Prescrizione dell’azione erariale e insussistenza dell’occultamento doloso del danno (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 131 del 26.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa, il termine di prescrizione dell’azione erariale decorre, ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, dal momento in cui il danno è divenuto esteriorizzato, percepibile e conoscibile dal danneggiato secondo un criterio di ordinaria diligenza. La deroga dell’occultamento doloso del danno, che sposta il dies a quo alla conoscenza effettiva, richiede un quid pluris: atti specificamente volti a prevenire il disvelamento del danno ovvero a nasconderlo una volta prodotto. Non integra occultamento la mera difficoltà di accertamento del danno patito, né l’inerzia colpevole del danneggiato il quale, con normali controlli sulle procedure di spesa e sui bilanci, avrebbe potuto conoscere l’illecito. Il pagamento dei premi di produzione è il momento in cui, in assenza di impedimenti giuridici, si realizza la conoscibilità obiettiva del danno. Ne segue la prescrizione dell’azione quando gli inviti a dedurre siano notificati oltre il quinquennio decorrente dai singoli pagamenti.

Il Fatto

Il Procuratore regionale ha citato in giudizio due soggetti che avevano ricoperto, in epoche diverse e con ruoli distinti, la carica di Commissario liquidatore e di Direttore di un consorzio per la zona industriale regionale in liquidazione. Si contesta loro, in solido, la corresponsione al personale di premi di produzione per gli anni dal 2010 al 2015, per un totale di euro 203.892,06, in difetto della previa regolamentazione del beneficio e in presenza di rilevanti perdite consortili negli esercizi precedenti. Il danno erariale viene imputato causalmente e a titolo di dolo a entrambi i convenuti, firmatari degli ordini di accredito, con contestazione dell’occultamento doloso del danno in capo al Direttore e della conseguente perpetrazione in capo al Commissario.

Entrambi i convenuti hanno eccepito la prescrizione dell’azione, contestando la sussistenza dell’occultamento doloso. Il Direttore ha chiesto la sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale pendente per i medesimi fatti; istanza respinta dal Collegio per difetto di pregiudizialità.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta in via preliminare la richiesta di sospensione ex art. 106 c.g.c., rilevando che i rapporti tra giudizio penale e giudizio contabile sono connotati da autonomia e separatezza. La causa penale non è pregiudiziale in senso tecnico e la sospensione obbligatoria richiede un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica, insussistente nel caso di specie. Richiamati i principi di ragionevole durata del processo e di effettività della tutela, l’istanza di sospensione e quella di rinvio sono respinte.

Nel merito, il Collegio individua i canoni ermeneutici della prescrizione coniugando l’art. 2935 cod. civ. con la norma speciale dell’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, che fissa il termine quinquennale dalla data del fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso, dalla data della scoperta. Il fatto dannoso non coincide con la condotta, ma con il momento in cui si concretizza l’eventus damni, secondo un criterio di ordinaria diligenza.

Secondo consolidata giurisprudenza contabile, l’occultamento doloso è ipotesi eccezionale e derogatoria: richiede una condotta, anche omissiva, specificamente diretta a impedire l’esteriorizzazione del danno. Occorre un quid pluris, non essendo sufficiente la mera difficoltà di accertamento. Non rileva l’ignoranza o il dubbio soggettivo del titolare del diritto, né la necessità di un accertamento complesso, quando il danno sia percepibile all’esterno.

Nel caso concreto, la Corte esclude l’occultamento per insussistenza di atti o condotte finalizzati a nascondere il danno. I bilanci riportavano la specifica voce dei premi, con l’importo complessivo, ed erano approvati con il parere favorevole degli organi di controllo e trasmessi agli enti soci. Emerge, semmai, una gestione discutibile delle risorse pubbliche, non accompagnata da condotte di dissimulazione. Pertanto il dies a quo coincide con i singoli pagamenti, censendo la prescrizione, per l’annualità 2015, già a gennaio 2021.

La Corte osserva infine che gli inviti a dedurre, primi atti interruttivi, sono stati notificati solo nel febbraio 2024 e che la costituzione di parte civile del consorzio, pur stesa il 14 giugno 2022, è stata depositata in dibattimento il 15 febbraio 2023, quando la prescrizione era già maturata. Neppure la sospensione di 176 giorni per l’emergenza sanitaria sarebbe sufficiente a salvare l’azione, maturando la prescrizione a luglio 2021. La domanda attrice è respinta per intervenuta prescrizione; non si fa luogo al rimborso delle spese difensive, non versandosi in ipotesi di proscioglimento nel merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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