Nessun obbligo di conto giudiziale per il consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 161 del 04.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli enti locali, presuppone l’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia in capo al consegnatario. Tale condizione ricorre soltanto quando la gestione abbia natura tipicamente di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali, sì da configurare un obbligo restitutorio dei beni ricevuti in consegna. Ove difetti siffatta gestione, il dipendente è titolare di un mero debito di vigilanza, quale agente amministrativo non obbligato alla resa del conto, con conseguente improcedibilità del giudizio di conto e restituzione degli atti all’amministrazione.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda un dipendente di un ente locale, chiamato a rispondere in qualità di consegnatario di beni per l’esercizio finanziario 2021. Il conto giudiziale concerneva esclusivamente beni mobili di pertinenza dell’ente, presentati con riferimento a un presunto debito di custodia.
Il magistrato istruttore, nella propria relazione, ha dubitato della qualificazione del dipendente come consegnatario per debito di custodia, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. La Procura regionale ha depositato conclusioni ai sensi dell’art. 148, comma 3, c.g.c., chiedendo dichiararsi l’improcedibilità del giudizio con restituzione degli atti all’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua lo spartiacque tra le due figure nella natura della gestione affidata. Il consegnatario per debito di custodia è qualificabile agente contabile e obbligato alla resa del conto; il consegnatario per debito di vigilanza è agente amministrativo e non è soggetto a tale obbligo.
L’elemento discriminante è dato dalla gestione tipicamente di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali. Solo i movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio, determinando incrementi o decrementi degli oggetti ricevuti, configurano l’obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito.
Da tale presupposto discende che l’obbligo di resa del conto, cui si applica il d.P.R. n. 254 del 2002, non può prescindere dall’identificazione di un effettivo debito di custodia. Esso investe soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’ente e alimentato da acquisizioni in stock destinate a ricostituire le scorte operative. La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura in capo ai dipendenti di ciascuna articolazione funzionale, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso.
Il Collegio aderisce alla consolidata giurisprudenza contabile, richiamando, tra le altre, la Sezione Giurisdizionale Centrale n. 963 del 2017, la Sezione Giurisdizionale Veneto n. 105 del 2017, la Sezione Giurisdizionale Abruzzo n. 60 del 2017 e le pronunce della Sezione Giurisdizionale Piemonte n. 354 del 2021, n. 362 del 2022 e n. 219 del 2023.
Nel caso concreto non è possibile individuare i beni per i quali sia previsto un debito di custodia. I beni sono eterogenei, anche a carattere durevole, in uso presso le articolazioni dell’ente e riconducibili allo stato patrimoniale, senza alcuna tipica gestione di cassa o magazzino. Il conto si risolve in una mera elencazione ricognitiva. Ne deriva l’insussistenza dell’obbligo di resa e la dichiarazione di improcedibilità del giudizio, con restituzione del conto all’amministrazione.
Nota della Redazione
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