Risarcimento per tardiva comunicazione di cessazione: onere di impugnare il diniego Inps (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2116 del 01.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di domanda risarcitoria avanzata dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro per la tardiva comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro all’INPS, funzionale alla percezione dell’indennità di disoccupazione, la mancata allegazione e prova, da parte del lavoratore, del possesso dei requisiti di legge per beneficiare della prestazione richiesta, costituisce una ratio decidendi assorbente, idonea a sorreggere autonomamente la decisione di rigetto. Ne consegue l’inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse delle censure avverso le altre ragioni della decisione. Qualora la decisione di merito si fondi su una pluralità di ragioni, distinte e autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico-giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse a una delle rationes decidendi rende inammissibili le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza.
Il Fatto
Il lavoratore, licenziato per giustificato motivo oggettivo, conveniva in giudizio la società datrice di lavoro chiedendo il risarcimento del danno per la tardiva comunicazione all’INPS della cessazione del rapporto di lavoro, che aveva determinato il rigetto della domanda di indennità di disoccupazione (ASPI o miniASPI). Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, riconoscendo il diritto al risarcimento nella misura dell’indennità miniASPI. La Corte d’Appello, invece, riformando integralmente la sentenza di primo grado, rigettava la domanda, rilevando che il lavoratore non aveva allegato né provato il possesso dei requisiti per ottenere la prestazione e che il diniego dell’INPS era derivato da un’erronea lettura della documentazione da parte dell’Ente, non dalla tardiva comunicazione datoriale.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente il primo e il terzo motivo di ricorso, riguardanti rispettivamente la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 360, n. 3 c.p.c., in relazione alla data di effettiva comunicazione del licenziamento. Il ricorrente lamentava un travisamento della prova da parte della Corte d’Appello, che aveva individuato la ricezione della comunicazione in data 7 maggio 2015, anziché 5 maggio 2015 come da ricevuta di ritorno della raccomandata.
La Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità di tali motivi, evidenziando l’esistenza di una ratio decidendi assorbente nella decisione impugnata, non attinta dalle censure del ricorrente: la mancata allegazione, da parte del lavoratore, del possesso dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale, elemento necessario della stessa domanda risarcitoria. La Corte ha richiamato il principio per cui, qualora la decisione si fondi su una pluralità di ragioni, la ritenuta infondatezza delle censure mosse a una delle rationes decidendi rende inammissibili le censure relative alle altre ragioni, non potendo comunque condurre alla cassazione della decisione (richiamando Cass. n. 5102 del 26/02/2024).
Quanto al secondo motivo, concernente la motivazione omessa circa la mancata valutazione della richiesta di ASPI in luogo della miniASPI, la Corte ha rilevato l’insussistenza del vizio, posto che la Corte d’Appello aveva motivato espresso sul punto, evidenziando la natura alternativa e non oggettivamente connessa della domanda del lavoratore rispetto ai requisiti previsti dalla legge n. 92/2012.
La Corte ha quindi rigettato integralmente il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.