Silenzio sul ricorso gerarchico e valutazione della domanda subordinata di permesso (TAR Toscana n. 621 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio-rigetto serbato dall’autorità prefettizia sul ricorso gerarchico avverso il diniego del Questore non esonera l’Amministrazione dal dovere di valutare la domanda subordinata di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, qualora il ricorrente abbia indicato i relativi presupposti e prodotto la documentazione nel corso del procedimento. Il Prefetto, investito del ricorso gerarchico, deve tenere conto anche degli elementi nuovi allegati dal ricorrente, ma la valutazione di pericolosità sociale dello straniero, se sorretta da elementi indiziari concordanti e attuali, opera come preclusione oggettiva al rilascio di qualsiasi titolo di soggiorno, compreso quello per lavoro autonomo. La stabile ed effettiva relazione con il coniuge cittadino UE, presupposto della carta di soggiorno, deve sussistere al momento della domanda.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino di Paese terzo, coniuge di una cittadina dell’Unione Europea, vedeva respinta dalla Questura territorialmente competente la propria istanza di rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE. Avverso tale diniego proponeva ricorso gerarchico al Prefetto, articolando anche una domanda subordinata volta all’accertamento dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, avendo costituito e documentato un’attività di impresa.
L’autorità prefettizia non decideva espressamente, lasciando formare il silenzio-rigetto. Il ricorrente impugnava allora davanti al giudice amministrativo sia il diniego del Questore sia il silenzio, censurando la mancata istruttoria e la violazione delle norme sull’immigrazione. La domanda cautelare veniva respinta con ordinanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla verifica del presupposto della stabile ed effettiva relazione con il coniuge cittadino UE richiesto dall’art. 10, lett. d bis), d.lgs. n. 30/2007. Alla data della domanda il coniuge risultava irreperibile sul territorio nazionale da anni, mentre il ricorrente era iscritto nella scheda di famiglia con altre persone. La Questura ha quindi correttamente valutato il venir meno del requisito.
Quanto alla pericolosità sociale, il Tribunale valorizza il contenuto dell’avviso orale, che richiama plurimi e concordanti riscontri di fatto e la categoria di cui agli artt. 1 e 4 d.lgs. n. 159/2011. Il giudizio di pericolosità può fondarsi anche su elementi di carattere indiziario, purché concordanti e attuali, senza che l’esito del procedimento penale o l’eventuale estinzione del reato lo escludano di per sé. La discrezionalità amministrativa in materia è ampia e orientata alla prevenzione.
Sul motivo relativo alla domanda subordinata di rilascio del permesso per lavoro autonomo, i giudici non negano il principio invocato dal ricorrente, richiamato tra l’altro dall’art. 12, comma 3, d.lgs. n. 30/2007 in raccordo con l’art. 30, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, né la giurisprudenza amministrativa sul dovere del Prefetto di considerare gli elementi nuovi. Ritengono però che la condizione di pericolosità sociale sia preclusiva anche al rilascio di tale titolo. Il profilo assorbe ogni ulteriore considerazione sui redditi e sull’attività di impresa documentati.
Il ricorso è pertanto respinto nel merito. Le spese di giudizio sono compensate in ragione dell’assenza di memorie difensive della difesa erariale.
Nota della Redazione
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