Indennità domiciliare CCNL Sanità: prova e allegazioni a carico del lavoratore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2801 del 30.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di indennità giornaliera per assistenza domiciliare prevista dall’art. 26 del CCNL Sanità del 2004, spetta al lavoratore che ne reclami la corresponsione allegare e provare, secondo gli ordinari criteri di riparto dell’art. 2697 cod. civ., l’effettivo svolgimento della prestazione al domicilio dell’utente. Non è sufficiente indicare un numero complessivo di giornate di presenza in servizio, occorrendo l’allegazione specifica dei singoli giorni, con giorno, mese e anno, in cui la prestazione domiciliare è stata erogata. Esclusa la contestazione da parte dell’azienda sanitaria, non è invocabile il principio di non contestazione, né è ammissibile in cassazione una doglianza ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. che si risolva in una rivalutazione delle prove documentali.
Il Fatto
Una fisioterapista dipendente di un’azienda sanitaria locale agiva in giudizio per ottenere il pagamento dell’indennità giornaliera per assistenza domiciliare prevista dall’art. 26 del CCNL Sanità del 2004, per il periodo 2003-2010. La lavoratrice assumeva di aver svolto mansioni di collaboratrice professionale sanitaria presso il domicilio dei pazienti.
Il giudice di primo grado accoglieva la domanda. La Corte d’Appello riformava la decisione e rigettava la pretesa, rilevando che l’indennità presuppone tre requisiti: la prestazione, la domiciliarità della stessa e la diretta riferibilità al paziente che l’aveva richiesta. La lavoratrice, secondo il giudice di appello, si era limitata a dedurre la propria presenza giornaliera in servizio, senza allegare né provare l’effettiva prestazione domiciliare. Di qui il ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui la ricorrente deduce la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e l’omesso esame di un fatto decisivo. La censura è articolata in due sottocensure: la prima attiene all’erronea applicazione della regola di riparto dell’onere probatorio; la seconda all’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
Il primo profilo è dichiarato infondato. La Corte ribadisce che, secondo gli ordinari criteri di riparto, l’onere della prova grava su colui che reclama l’indennità, cioè sul lavoratore. Una volta negato dall’azienda sanitaria il diritto alla prestazione, su quest’ultima non incombeva alcun onere di specifica e puntuale contestazione, con la conseguenza che il richiamo al principio di non contestazione è erroneo.
Quanto al secondo profilo, la Corte lo dichiara inammissibile per una pluralità di ragioni. Il rigetto della domanda da parte del giudice di appello si fonda, prima ancora che sulla carenza di prova, sul difetto di allegazioni del ricorso introduttivo. Il percorso motivazionale della Corte territoriale evidenzia che la mera indicazione di un numero complessivo di giorni per ciascun anno solare è insufficiente: nell’atto introduttivo la lavoratrice avrebbe dovuto allegare — e poi provare — i singoli giorni di assistenza domiciliare con indicazione di giorno, mese e anno.
La Corte sottolinea che il mezzo non si confronta con questa ratio decidendi, rendendo per ciò solo il motivo inammissibile anche quanto alle censure successive. A ciò si aggiunge che la sentenza impugnata rileva come la lavoratrice avesse richiesto il beneficio sul mero presupposto della presenza giornaliera, e non dell’effettivo svolgimento della prestazione domiciliare in quella giornata. Nemmeno tale profilo è adeguatamente contestato.
Passando al secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 26 del CCNL Sanità 2004, la Corte ne riporta il testo e osserva che l’interpretazione fornita dalla ricorrente è del tutto collimante con quella del giudice di secondo grado, che aveva individuato i tre requisiti della prestazione, della domiciliarità e della diretta riferibilità al paziente. La censura è quindi inammissibile, non comprendendosi i motivi di doglianza e non attingendo le ragioni della decisione. Anche la sottocensura ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile, traducendosi di fatto in una richiesta di rivalutazione del merito, non praticabile in sede di legittimità. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato ex art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012.
Nota della Redazione
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