Rottamazione quater e interesse ad agire nell’opposizione a cartella esattoriale (Cass. civ. Sez. III n. 2799 del 30.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione a mezzo ruolo, la sola presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione non perfeziona l’estinzione del giudizio, essendo necessaria la prova documentale dell’avvenuto versamento dell’unica o della prima rata delle somme dovute. L’art. 1, comma 236, della legge n. 197 del 2022 subordina infatti l’estinzione al perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione dei pagamenti. Sopravvenuto l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, l’opposizione alla cartella conosciuta a mezzo estratto di ruolo è ammissibile solo se il debitore deduce e dimostra uno degli specifici interessi ivi selezionati. La carenza di tale condizione dell’azione è rilevabile d’ufficio e impone la cassazione senza rinvio.
Il Fatto
Il contribuente impugnava gli estratti di ruolo relativi a cartelle esattoriali recanti sanzioni amministrative, lamentando la mancata notifica ed eccependo la prescrizione del credito. Il Giudice di pace rigettava il ricorso, accertando la regolarità delle notifiche.
Il Tribunale, in parziale riforma, annullava dodici cartelle per difetto di idonea prova della notifica, poiché l’ente della riscossione aveva prodotto avvisi di ricevimento non riferibili alle cartelle o meri prospetti riepilogativi postali, e confermava nel resto. L’ente della riscossione ricorreva per cassazione con un unico motivo; il contribuente resisteva con controricorso e, in prossimità dell’adunanza, depositava dichiarazione di adesione alla rottamazione quater, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare che il contribuente, pur avendo prodotto la dichiarazione di adesione, non ha depositato la documentazione comprovante il versamento dell’unica o della prima rata. Richiama l’art. 1, comma 231, della legge n. 197 del 2022, che consente l’estinzione dei debiti affidati all’agente della riscossione versando capitale, rimborso spese e oneri di notifica, senza interessi e sanzioni, e il successivo comma 236, che subordina l’estinzione del giudizio all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione dei pagamenti.
La sola dichiarazione di adesione, osserva la Corte, non perfeziona la definizione agevolata. Il d.l. n. 51 del 2023 ha prorogato al 31 ottobre 2023 il termine per il versamento dell’unica o della prima rata. In difetto di prova, l’inefficacia della definizione impedisce la sospensione del giudizio, prevista dal comma 236 solo “nelle more del pagamento delle somme dovute”. Non può quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La rinuncia agli atti proveniente dal controricorrente, inoltre, non può implicare l’estinzione del giudizio di legittimità: tale effetto si ricollega a una dichiarazione che provenga dalla parte che ha dato corso al giudizio, cioè dal ricorrente, che nulla ha formulato in tal senso.
Passando al merito, la Corte ritiene di dover verificare d’ufficio l’ammissibilità originaria dell’opposizione alla luce della sopravvenuta normativa e della giurisprudenza delle Sezioni Unite. L’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, stabilisce che l’estratto di ruolo non è impugnabile e che il ruolo e la cartella invalidamente notificata sono impugnabili solo nei casi in cui il debitore dimostri il pregiudizio per la partecipazione a procedure di appalto, per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Le Sezioni Unite n. 26283 del 2022 hanno affermato che tale disposizione si applica ai processi pendenti, poiché specifica l’interesse ad agire, condizione dell’azione di natura dinamica, suscettibile di diversa configurazione per ius superveniens fino alla decisione. L’opponente è onerato di dedurre e dimostrare il perdurare del proprio interesse, anche mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ.
Nel caso di specie il contribuente non ha allegato alcuno degli interessi selezionati dal legislatore. Tale interesse non può ravvisarsi nella formulazione di un’eccezione di prescrizione del credito maturata dopo la cartella opposta, poiché l’impugnazione della cartella conosciuta a mezzo estratto di ruolo è ammissibile solo in caso di omessa o invalida notifica e relativamente al credito in essa riportato, non per dedurre fatti estintivi successivi, difettando una situazione di obiettiva incertezza in assenza di iniziative esecutive.
Nota della Redazione
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