Avviamento e passività nella cessione d’azienda: criteri e limiti al controllo (Cass. civ. Sez. V n. 2802 del 30.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della determinazione del valore di avviamento dell’azienda, nel combinato disposto degli artt. 51 d.P.R. n. 131 del 1986 e 2, comma 4, d.P.R. n. 460 del 1996, la percentuale di redditività va parametrata alla media dei ricavi — non degli utili operativi — accertati o dichiarati ai fini delle imposte sui redditi nei tre periodi d’imposta anteriori al trasferimento, con l’applicazione del moltiplicatore previsto dal citato art. 2, comma 4. I criteri del d.P.R. n. 460 del 1996 integrano un parametro minimo: qualora l’amministrazione applichi un coefficiente inferiore, si presume che la capacità di profitto dell’azienda non sia inferiore a quello cui si perviene mediante la sua applicazione, salva la prova contraria del contribuente. Quanto alle passività, il controllo del valore dichiarato non può prescindere dal requisito di inerenza: la circostanza che il debito risulti dalle scritture contabili obbligatorie non comporta per ciò solo la diminuzione della base imponibile, cosicché la questione della non inerenza, ove non enunciata nell’atto impositivo, costituisce motivo nuovo, non deducibile per la prima volta in sede di legittimità.

Il Fatto

Due società impugnavano l’avviso di rettifica e liquidazione relativo alla cessione di un ramo d’azienda, con cui l’amministrazione finanziaria aveva rideterminato il valore dell’avviamento e disconosciuto i debiti del ramo ceduto. La CTP rigettava il ricorso; la CTR lo accoglieva parzialmente, riconoscendo la deducibilità dei debiti verso fornitori pari a euro 664.000 e confermando nel resto la pretesa.

Le società proponevano ricorso per cassazione con tre motivi; l’amministrazione resisteva con controricorso e ricorso incidentale, lamentando l’inclusione nella base imponibile dei debiti verso fornitori per il solo fatto della loro contabilizzazione.

La Motivazione della Corte

Le prime due censure sono scrutinate congiuntamente e respinte. La Corte ricostruisce l’avviamento come qualità immateriale plurifattoriale dell’azienda e ne ammette la determinazione con il metodo patrimoniale complesso in presenza di avviamento, fermo restando che la sua entità è questione di fatto rimessa al giudice di merito. I criteri fissati dal d.P.R. n. 460 del 1996, pur abrogati, conservano rilievo indiziario: ad essi può riconoscersi natura presuntiva, nel senso che il valore effettivo non è inferiore a quello ottenibile applicandoli.

Su questa base la Corte esclude ogni censura al coefficiente di redditività del 2,7% tratto dal database RADAR. L’omessa allegazione del database è irrilevante, perché quel coefficiente è inferiore al valore minimale di cui al citato art. 2, comma 4: solo il suo superamento avrebbe onerato l’amministrazione di dar conto della maggiore affidabilità del criterio utilizzato. Spettava alla contribuente dimostrare, con allegazioni puntuali e specifiche, la divergenza dei propri dati rispetto a quelli medi.

Le censure sulla deducibilità delle passività e il ricorso incidentale sono esaminati congiuntamente. La Corte ricostruisce l’evoluzione della giurisprudenza: l’art. 51, comma 4 subordina la decurtazione delle passività al riscontro della loro inerenza all’azienda ceduta, sicché la mera registrazione contabile non è sufficiente. Le passività estranee configurano un accollo riconducibile a modalità di corresponsione del prezzo, da individuare al lordo e non al netto.

Nel caso concreto, però, l’ufficio non ha mai contestato in sede di merito la non inerenza dei debiti verso fornitori, addotta per la prima volta solo in Cassazione: la questione è inammissibile perché esorbita dal perimetro motivazionale dell’atto e dal tema del decidere. L’atto impositivo, del resto, si fondava su una premessa incoerente — l’eccedenza del passivo rispetto all’attivo — che non trova riscontro nella disciplina del d.P.R. n. 131 del 1986. Di qui l’accoglimento nei limiti dei debiti verso le banche, con cassazione senza rinvio e decisione nel merito, mentre i debiti verso fornitori restano acquisiti alla base imponibile per effetto della sentenza d’appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *