Somministrazione a termine e decadenza: no al sindacato sulle prove (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13670 del 16.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., il motivo con cui si deduca quale fatto decisivo omesso non un accadimento storico, ma una deduzione difensiva o un tema del contendere. La decadenza dall’impugnativa del termine, di cui all’art. 32, comma 4, legge n. 183/2010, costituisce questione pregiudiziale di merito rientrante nell’appellatum e nel devolutum, quando l’eccezione sia stata oggetto dei motivi delle contrapposte impugnazioni. Il cattivo esercizio del prudente apprezzamento delle prove, lungi dal configurare violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., è censurabile nei soli rigorosi limiti in cui l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ancora consente il sindacato di legittimità sulla motivazione.
Il Fatto
Tre lavoratori, addetti alla cucina di un albergo romano, vengono assunti con contratti di somministrazione a termine motivati dalla causale della stagionalità; uno di essi anche con contratto subordinato a termine. Il Tribunale di Roma accoglie parzialmente le domande, dichiara la sussistenza di rapporti subordinati a tempo indeterminato e condanna la società al pagamento di indennità commisurate a quattro e cinque mensilità.
La Corte d’Appello di Roma riforma integralmente la decisione: i lavoratori sono decaduti, per i contratti anteriori a determinate date, dalla possibilità di impugnare i termini; i contratti scrutinati come tardivamente impugnati sono invece dichiarati legittimi. Respinto l’appello incidentale, i lavoratori ricorrono in Cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo. La Corte osserva che il vizio riguarda un fatto in senso storico-fenomenico, costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo, oppure un fatto secondario dedotto in funzione probatoria; non una questione o un punto. Non lo sono le argomentazioni difensive, gli elementi istruttori, il vario insieme dei materiali di causa.
Nel caso concreto, ciò che i ricorrenti qualificano come fatto decisivo è la configurabilità stessa di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, cioè il petitum sostanziale delle loro domande. Si tratta di una deduzione difensiva, non di un accadimento storico. Il motivo è inammissibile.
Il secondo motivo, che assume l’omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., è infondato: la Corte di merito ha dato conto dei motivi delle contrapposte impugnazioni e si è pronunciata sulle domande d’appello. Il terzo motivo è inammissibile nella parte relativa all’art. 116 cod. proc. civ.: muove una censura di cattivo esercizio del prudente apprezzamento, non sindacabile in legittimità; del pari insussistente è la denunciata motivazione apparente o perplessa, poiché la Corte territoriale ha distinto la posizione dei singoli lavoratori e vagliato le risultanze processuali.
Il quarto motivo è infondato. La decadenza ex art. 32 legge n. 183/2010 non è stata erroneamente assunta come questione principale: essa era involta nei motivi delle contrapposte impugnazioni e rientrava quindi nel devolutum, sicché il giudice doveva pronunciarsi. La contestazione sulla mancata cessazione dei rapporti non denuncia un vizio di sussunzione, ma un omesso esame di fatto.
Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità e con obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Nota della Redazione
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