Indennità di esclusività e attività extra-muraria del dirigente medico (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 14 del 11.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il dirigente medico a tempo pieno e in regime di esclusività, percettore della relativa indennità, che svolga attività libero-professionale extra-muraria senza autorizzazione è tenuto alla restituzione dell’indennità percepita, ai sensi dell’art. 72, comma 7, legge n. 448/1998, in combinato disposto con gli artt. 15-quater e 15-quinquies d.lgs. n. 502/1992. Tra la disciplina dell’art. 15-quinquies d.lgs. n. 502/1992 e quella dell’art. 53 d.lgs. n. 165/2001 non sussiste rapporto di specialità, ma cumulo, essendo entrambe volte a tutelare l’efficienza del servizio sanitario. Nel processo contabile le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria sono utilizzabili dal giudice ai fini del libero convincimento, purché acquisite al fascicolo processuale, così da consentire alla parte di contestarle o di richiedere ulteriori mezzi istruttori.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio due dirigenti medici a tempo pieno e in regime di esclusività presso una struttura ospedaliera, contestando loro di avere svolto, negli anni 2018 e 2019, attività professionale non gratuita al di fuori della struttura e senza autorizzazione. Le contestazioni riguardavano l’indennità di esclusività percepita, i compensi non riversati e l’illecito utilizzo delle attrezzature aziendali.
Il giudice di primo grado dichiarava la cessata materia del contendere su alcune poste, per essere stati gli importi riversati, e condannava l’odierno appellante al pagamento dell’indennità di esclusività indebitamente percepita. L’appellante impugnava la decisione con cinque motivi, riguardanti la mancata separazione delle posizioni, la questione di costituzionalità, la tardività dell’eccezione di nullità, l’utilizzo delle dichiarazioni dei pazienti e la dedotta duplicazione delle poste risarcitorie.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello ha rigettato integralmente il gravame. Quanto alla mancata separazione delle cause, ha osservato che il relativo potere, ai sensi degli artt. 103 e 104 cod. proc. civ., costituisce una mera facoltà del giudice e non un obbligo, con la conseguenza che il suo mancato esercizio non è motivo di impugnazione; l’appellante, inoltre, non aveva provato alcun pregiudizio concreto.
Sulla prospettata questione di legittimità costituzionale dell’art. 130 d.lgs. n. 174/2016, la Corte ha rilevato il difetto del requisito della non manifesta infondatezza, ai sensi dell’art. 23, comma 2, legge n. 87/1953: il rigetto dell’accesso al rito alternativo, pur fondato su cognizione sommaria, era stato adottato nel pieno contraddittorio tra le parti.
Quanto all’eccezione di nullità dei decreti istruttori del pubblico ministero, la Corte ha confermato la tardività, essendosi l’appellante costituito oltre il termine dell’art. 90, comma 1, d.lgs. n. 174/2016. La nullità, in assenza di espressa previsione di legge, è rimessa alla parte, che ha l’onere di rispettare il termine perentorio; il principio di parità delle parti non rende l’eccezione rilevabile d’ufficio, come dimostra l’intervento espresso dell’art. 51, comma 6, d.lgs. n. 174/2016 per il danno all’immagine.
Sul piano probatorio, la Corte ha riaffermato che nel processo contabile il giudice può utilizzare prove raccolte in altri giudizi, secondo il principio di circolazione degli elementi probatori, richiamando Cassazione n. 12508 del 2016 e n. 9242 del 2016, nonché Corte dei conti, I sezione centrale d’appello n. 225 del 2019. Le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria sono utilizzabili purché riversate nel fascicolo, così da garantire il diritto di difesa.
Infine, la Corte ha escluso la dedotta duplicazione delle poste risarcitorie, richiamando Cassazione, ordinanza n. 23522 del 2017: non sussiste rapporto di specialità tra l’art. 15-quinquies d.lgs. n. 502/1993 e l’art. 53 d.lgs. n. 165/2001, che vanno applicati congiuntamente a tutela dell’efficienza del servizio sanitario. La quantificazione del danno è stata confermata, non ravvisandosi margini per il potere riduttivo.
Nota della Redazione
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