Tardiva costituzione in giudizio e prescrizione del danno erariale (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 13 del 10.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per tardiva costituzione in giudizio dell’ente, il dies a quo della prescrizione del danno erariale indiretto va individuato nel momento dell’effettivo esborso delle somme, unico evento che concretizza la deminutio patrimonii e radica l’interesse ad agire della procura contabile. La stipula di una transazione a seguito di sentenza civile di condanna non anticipa il decorso del termine, poiché in assenza del pagamento non è configurabile alcun pregiudizio attuale. Il dirigente con elevata qualificazione professionale, responsabile del procedimento e del servizio legale, che riceva l’atto di citazione e non attivi tempestivamente l’ente per la costituzione, risponde a titolo di colpa grave, non potendo invocare l’affidamento sull’operato di altri soggetti gravati da doveri d’ufficio. La mera possibilità di recupero delle somme nei confronti di soggetti diversi dal danneggiato non incide sull’attualità e certezza del danno.

Il Fatto

La procura regionale presso la sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana conveniva in giudizio il responsabile del servizio legale di un’azienda sanitaria, per il pagamento di oltre 243.000 euro a titolo di danno erariale. Il pregiudizio sarebbe derivato dalla mancata costituzione in giudizio nel termine dell’art. 167 cod. proc. civ. in un processo risarcitorio promosso dagli eredi di un paziente deceduto, con conseguente preclusione dell’eccezione di prescrizione. Il giudizio civile si era concluso con condanna dell’azienda; seguiva un accordo transattivo e i relativi pagamenti.

La sezione territoriale di primo grado, con sentenza n. 145 del 2023, respinta l’eccezione di prescrizione e ancorato il dies a quo all’esborso, accoglieva integralmente la domanda. Il convenuto proponeva appello, deducendo la prescrizione, l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie, l’insussistenza del nesso causale, la mancanza di colpa grave, l’inattualità del danno e il mancato potere riduttivo.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello rigetta integralmente l’impugnazione. Sul primo motivo, il collegio qualifica il danno come indiretto, conseguente a un esborso scaturito da transazione stipulata a seguito di condanna civile dell’amministrazione. Richiamando la sentenza n. 14/2011/QM delle Sezioni riunite e un indirizzo giurisprudenziale unanime, il dies a quo prescrizionale è fissato al 3/8/2017, data dei pagamenti. Senza l’esborso, osserva la Corte, la procura non potrebbe esercitare l’azione per difetto di interesse ad agire.

Sul secondo motivo, la Corte ritiene inconfutabili i dati di causa: l’atto di citazione, notificato nel maggio 2008 e ricevuto dal responsabile del procedimento, e il termine per la costituzione tempestiva, scaduto il 28/7/2008 in applicazione della sospensione feriale dell’art. 1 della legge n. 742 del 1969. Il conferimento dell’incarico al legale esterno avvenne solo in settembre, oltre il termine. Il collegio esclude la violazione dell’art. 2697 cod. civ.: era onere dell’appellante provare di avere attivato altri dipendenti. La censura di assenza dal servizio è superflua, essendo il termine già scaduto, né sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la sola condotta inerte sostiene la condanna.

Sul terzo motivo, la Corte nega l’insussistenza del nesso causale. L’obbligazione solidale verso l’azienda è sorta solo con la pronuncia del tribunale, non essendo sufficiente la chiamata in giudizio di più soggetti. L’arresto della Cassazione invocato dall’appellante non era coevo alla sentenza di merito e non è idoneo a provarne l’erroneità; la stessa suprema Corte dà atto di un contrasto di giurisprudenza. Il giudizio prognostico su un esito positivo dell’appello non è plausibilmente fondato, con esclusione del concorso colposo del creditore ex art. 1227 cod. civ.

Sul quarto motivo, la colpa grave è confermata: il dirigente, avvocato e responsabile dell’ufficio legale, non poteva confidare sull’operato di altri. Infondata è anche la censura sul preteso effetto permanente della interruzione della prescrizione: l’estinzione del processo civile, per tardività della riassunzione, ha fatto venir meno la permanenza dell’effetto interruttivo.

Sul quinto motivo, il danno è ritenuto attuale e certo: la possibilità di recupero nei confronti di soggetti diversi dal danneggiato non incide sull’attualità, salva la detrazione di quanto aliunde rifuso in sede esecutiva. Il sesto motivo, infine, è respinto: la particolare gravità della condotta esclude i presupposti del potere riduttivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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