Responsabilità contabile del governatore per indennità maggiorate ai collaboratori (Corte dei Conti Sez. I App. n. 13 del 25.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile, il vertice politico di un ente territoriale che consenta la corresponsione ai propri collaboratori di un’indennità parametrata alla retribuzione di posizione dirigenziale, in assenza dei relativi presupposti funzionali, risponde del danno erariale a titolo di colpa grave, e non di dolo, quando difetti la piena consapevolezza dell’antigiuridicità della condotta. La mera volontà di riorganizzare l’ufficio di diretta collaborazione e di remunerare i propri stretti collaboratori non integra di per sé l’elemento soggettivo doloso. Ne deriva l’esclusione del criterio della solidarietà ai sensi dell’art. 1-quinquies della legge n. 20/1994 e la ripartizione parziaria del danno tra i corresponsabili.
Il Fatto
La vicenda muove dall’informativa di un nucleo di polizia economico-finanziaria, dalla quale emergeva che quattro agenti di polizia locale, già in posizione di comando presso l’ufficio di diretta collaborazione del vertice politico di una Regione, erano stati nominati responsabili della segreteria e avevano percepito, per il periodo 10.03.2016 – 31.12.2019, un’indennità annua di euro 46.000,00 in luogo di quella di euro 15.000,00 precedentemente riconosciuta.
La Procura regionale contestava al vertice politico di avere dolosamente cagionato un pregiudizio di euro 403.643,21, pari alla differenza tra le indennità liquidate e gli emolumenti spettanti. Il giudice di primo grado, con la sentenza n. 175/2022, riconosceva la responsabilità a titolo doloso, riduceva l’addebito ai due terzi per il concorso colposo della struttura burocratica e, applicando l’art. 1-bis della legge n. 20/1994, scomputava euro 210.000,00 di risparmi di spesa, condannando al pagamento di euro 59.095,47. Proponevano appello principale la Procura regionale e incidentale il vertice politico.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto disatteso l’eccezione di inammissibilità dell’atto di citazione per asserita mutatio libelli. Il Collegio ha qualificato la modifica della contestazione come semplice emendatio della causa petendi, richiamando l’indirizzo consolidato delle Sezioni Riunite n. 7/QM/98 e delle pronunce Sez. II app. n. 682/2018, Sez. I app. n. 54/2020, Sez. III app. n. 320/2022 e Sez. I app. n. 88/2023. L’invito a dedurre deve contenere il nucleo essenziale della fattispecie, ma non vincolare integralmente la citazione, la cui nullità ricorre solo se il contenuto decampi dal quadro generale della contestazione.
Nel merito della quantificazione del danno, la Corte ha confermato il pregiudizio di euro 403.643,21, escludendo la compensatio lucri cum damno. Secondo l’indirizzo richiamato (Sez. II n. 605/2018, Sez. III n. 128/2019, Sez. I n. 241/2020 e n. 317/2020), l’istituto richiede l’effettività del vantaggio, l’identità causale tra fatto dannoso e utilità e la corrispondenza di questa ai fini istituzionali dell’ente. Il danno derivava non dalla riorganizzazione dell’ufficio, ma dall’avere corrisposto l’indennità maggiorata a soggetti che continuavano a svolgere le precedenti mansioni operative. Difettava, pertanto, l’identità causale.
Sul piano soggettivo, la Corte ha ritenuto che la condotta dovesse qualificarsi a titolo di colpa grave e non di dolo. La semplice volontà di compiere una scelta organizzativa non basta a integrare l’elemento doloso, occorrendo la piena consapevolezza dell’antigiuridicità. La Corte ha ricostruito la colpa grave secondo il parametro normativo dell’homo eiusdem professionis et condicionis, richiamando Sez. Abruzzo n. 376/2012, n. 53/2016, Sez. II app. n. 637/2015 e Sezioni Riunite n. 56/1997: rileva la negligenza imperdonabile e lo scostamento dalla diligenza minimale esigibile. Il vertice politico non aveva acquisito i pareri degli organi tecnico-amministrativi competenti.
Da qui la ripartizione parziaria del danno: tre quarti (euro 302.732,41) imputati al concorso causale dell’apparato burocratico e un quarto (euro 100.910,80) al vertice politico. Venuta meno la qualificazione dolosa, non trova applicazione il criterio della solidarietà ex art. 1-quinquies della legge n. 20/1994. Gli appelli sono stati accolti parzialmente, con conferma della sentenza-ordinanza n. 807/2021 e riforma della sentenza n. 175/2022 nei termini esposti.
Nota della Redazione
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