Danno erariale da incarico ottenuto con titolo di laurea falso (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 79 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Chi ottiene un incarico libero-professionale presso un ente pubblico dichiarando falsamente il possesso del titolo di laurea prescritto, corredando la domanda di documentazione falsa, risponde del danno erariale commisurato ai compensi corrisposti dall’amministrazione. In presenza di una condotta connotata da modalità tali da non poter ragionevolmente trarre in inganno chi intenda conseguire in buona fede il titolo, l’elemento soggettivo va qualificato come dolo, ai sensi dell’art. 1, comma 1, legge n. 20/1994, come modificato dall’art. 21 d.l. n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020, che esige la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso. La prestazione resa in assenza del titolo dichiarato non arreca alcuna utilità all’ente e determina il venir meno del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione, non rilevando che le prestazioni siano state effettivamente svolte.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio una professionista per il risarcimento del danno derivante da un incarico di Educatore Professionale conferitole da una ASST milanese, con effetto dal 23 maggio 2024. Nell’autocertificazione la convenuta aveva dichiarato il possesso della laurea in Educazione professionale socio-sanitaria, conseguita presso un ateneo padovano, e l’iscrizione al relativo albo professionale.

I controlli successivi hanno accertato che la convenuta non aveva mai conseguito quel titolo e che i documenti prodotti erano falsi, sia materialmente sia ideologicamente. L’ASST ha disposto la risoluzione del contratto il 9 ottobre 2024. La Procura ha quantificato il danno nei compensi pagati fino a quella data, pari a euro 9.659,00. La convenuta, dichiarata contumace, ha sostenuto in fase preprocessuale di essere stata vittima di una truffa, avendo frequentato un istituto privato che le aveva rilasciato un certificato apparentemente proveniente dall’ateneo.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio ha dichiarato la contumacia della convenuta, regolarmente evocata con notifica a mezzo pec, e ha giudicato inammissibile la memoria depositata personalmente. L’art. 28 c.g.c. impone, nei giudizi davanti alla Corte dei conti, il patrocinio di un avvocato, salvo diversa previsione di legge.

Nel merito, la Corte ha ritenuto fondata l’azione. La lettera dell’ateneo ha documentato la falsità del titolo; la convenuta non ha mai frequentato le sedi universitarie, né sostenuto esami davanti a docenti, avendo svolto l’intero percorso presso un istituto privato, con esami scritti davanti alla sola direttrice.

Il Collegio ha qualificato l’elemento soggettivo come dolo. Le modalità del percorso — pagamenti versati su conti personali della direttrice o di terzi, assenza di tasse universitarie, esami sostenuti presso l’istituto privato — escludono che una persona intenzionata in buona fede a conseguire il titolo potesse esserne tratta in inganno. Tali elementi, per durata e ripetizione, dimostrano previsione e accettazione delle conseguenze lesive, in coerenza con la prova richiesta dall’art. 1, comma 1, legge n. 20/1994, come modificato dall’art. 21 d.l. n. 76/2020. Le difese della convenuta, quindi, non scalfiscono l’impianto accusatorio.

Quanto al danno, la Corte ha confermato che i compensi percepiti per l’incarico ottenuto in mancanza del titolo idoneo ne costituiscono la misura. La prestazione resa senza il titolo prescritto non è espressiva della capacità professionale derivante da un regolare percorso di studi: essa non arreca utilità all’ente e determina il venir meno del rapporto sinallagmatico, a nulla rilevando che le prestazioni siano state effettivamente svolte.

La Corte ha quindi condannato la convenuta al pagamento di euro 9.659,00 in favore dell’ASST, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalle singole erogazioni fino alla pubblicazione della sentenza e interessi legali sulla somma rivalutata fino al saldo. Le spese di giudizio, liquidate in euro 74,47, seguono la soccombenza e sono poste a carico della convenuta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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