Indennità di esodo dirigente: prescrizione quinquennale e natura retributiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10038 del 16.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’indennità corrisposta a titolo di incentivo all’esodo anticipato, erogata in esecuzione di un accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, ha natura retributiva e ricade nell’ambito applicativo della prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 5, cod. civ. Il relativo credito è assoggettato all’azione di inesatto adempimento del debito del datore di lavoro, non al termine ordinario decennale. Ai fini dell’interruzione della prescrizione ex art. 2944 cod. civ., il riconoscimento parziale del debito, formulato con esclusione di una specifica voce richiesta dal lavoratore, non vale quale atto ricognitivo dell’indennità nel suo complesso, difettando la consapevolezza dell’esistenza del debito in contestazione. L’interpretazione degli atti negoziali è sindacabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica.

Il Fatto

I lavoratori avevano adito il Tribunale chiedendo il riconoscimento delle spettanze previste dall’art. 7, comma 1, della legge reg. Calabria 2 marzo 2005 n. 8, con inclusione della tredicesima mensilità nella base di calcolo dell’indennità supplementare dovuta a titolo di incentivo all’esodo anticipato. Il rapporto era cessato in forza di accordi di risoluzione consensuale stipulati nel novembre 2005.

La Corte d’appello di Reggio Calabria, in riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato estinto per prescrizione il diritto vantato dai lavoratori. Contro tale pronuncia i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi; la Regione Calabria ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 2946 e 2948 cod. civ., sostenendo che l’incentivo all’esodo, quale corrispettivo per la risoluzione anticipata, costituirebbe titolo autonomo e distinto dal rapporto di lavoro, con conseguente applicazione della prescrizione decennale ordinaria.

La Corte rigetta il motivo. Richiamando la propria consolidata giurisprudenza (Cass. n. 2318 del 2022, n. 12198 del 2020, n. 1748 del 2017), ribadisce che nel concetto di retribuzione lorda di cui all’art. 7 della legge reg. Calabria n. 8 del 2005 deve essere inclusa la tredicesima mensilità, nell’unica interpretazione possibile, già indicata dalla Corte costituzionale n. 271 del 2011 nel dichiarare illegittima la norma di interpretazione autentica di segno contrario.

La Corte richiama il principio espresso da Cass. n. 487 del 2021: allorquando l’accordo transattivo sia stato preceduto dalla volontà del datore di lavoro di risolvere unilateralmente il rapporto e dalla richiesta del dipendente di una somma quale condizione per la risoluzione consensuale, alla somma erogata in esecuzione dell’accordo deve riconoscersi natura retributiva. Ne deriva che l’indennità è strettamente collegata alla fase conclusiva del rapporto e ricade nell’art. 2948, n. 5, cod. civ. Trattandosi di azione di inesatto adempimento, si applica il termine quinquennale, come già affermato da Cass. n. 31240 del 2024 e Cass. n. 25270 del 2016.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 2944 cod. civ., lamentando che la Corte territoriale avrebbe escluso l’esistenza di atti interruttivi, costituiti da alcune note del 2008 e dal complessivo carteggio, quali riconoscimento del diritto all’indennità considerata unitariamente.

La Corte dichiara il motivo inammissibile. L’interpretazione del contratto e degli atti unilaterali, soggetta agli artt. 1362 e 1369 cod. civ., è sindacabile in legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica, non per la mera scelta tra più interpretazioni possibili (Cass. n. 11254 del 2018); il ricorrente deve indicare il canone violato e le ragioni dello scostamento (Cass. n. 27136 del 2017). Il ricorso è inoltre generico, in violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., e non specifica rispetto a quale canone l’esegesi del giudice del merito sarebbe erronea. Quanto al riconoscimento parziale dell’indennità, con esclusione della voce contestata, la Corte osserva che esso non vale quale ricognizione di debito, occorrendo la consapevolezza dell’esistenza del debito in contestazione (Cass. n. 22948 del 2024, Cass. n. 9097 del 2018, Cass. n. 15353 del 2002).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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