Travisamento del motivo d’appello e verificazione implicita della scrittura (Cass. civ. Sez. II n. 17143 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello che, in ragione del travisamento del motivo di gravame, pronunci su una doglianza diversa da quella effettivamente proposta, omettendo di esaminare quella reale, viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. Accertata l’omessa pronuncia, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito, senza rinvio, quando il motivo pretermesso risulti infondato e la relativa questione di diritto non richieda ulteriori accertamenti di fatto, in ossequio ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111, secondo comma, Cost. L’istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere proposta anche implicitamente, quando la parte insista nell’accoglimento di una pretesa che presuppone l’autenticità del documento, senza che sia necessaria la formale apertura del procedimento incidentale.

Il Fatto

Un imprenditore conveniva in giudizio una società per accertare l’inefficacia di un contratto di acquisto di un distributore automatico, per mancato avveramento della condizione sospensiva consistente nell’autorizzazione amministrativa al trasferimento della rivendita. La società resistente, in via riconvenzionale, chiedeva il pagamento del corrispettivo, producendo un verbale di trasporto e consegna della merce.

Nel corso del giudizio di prime cure l’attore disconosceva la sottoscrizione del verbale, negando di aver ricevuto la merce. Il Tribunale rigettava le domande attrici e accoglieva la riconvenzionale, ritenendo provata la consegna anche mediante il semplice confronto della firma contestata con altre scritture della parte. L’appello era respinto dalla Corte territoriale, che affrontava una censura diversa da quella proposta. La questione giunge in Cassazione.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sostenendo che il giudice d’appello aveva esaminato un motivo mai formulato. Il motivo è fondato.

La Corte rileva che, trattandosi di error in procedendo, il giudice di legittimità non è vincolato dall’interpretazione della domanda data dal giudice di merito e può accedere direttamente agli atti processuali per identificare l’effettivo contenuto del gravame. L’appellante aveva censurato il fatto che il Tribunale avesse proceduto alla verificazione senza che la controparte onerata avesse proposto alcuna istanza; la sentenza impugnata, invece, aveva rigettato l’appello discutendo della necessità o meno della consulenza grafologica.

Richiamando Cass. Sez. III n. 19214 del 2023 e Cass. Sez. I n. 8377 del 2000, la Corte ribadisce che la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sussiste sia quando il giudice trascuri un motivo di gravame, sia quando ne sostituisca d’ufficio un altro per travisamento. Il secondo motivo resta assorbito.

La Corte afferma poi che, accertata l’omessa pronuncia, può decidere l’appello nel merito, in applicazione di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 cod. proc. civ. seguita da Cass. Sez. V n. 16171 del 2017 e Cass. Sez. II n. 2313 del 2010. Nel caso concreto, dal verbale d’udienza emerge che la società resistente aveva insistito nelle proprie conclusioni opponendosi al disconoscimento, con chiara volontà di avvalersi del documento: l’istanza di verificazione doveva dunque ritenersi implicita, come chiarito da Cass. Sez. II n. 8272 del 2012. L’appello è respinto nel merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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