Indennità di fine rapporto agente e interpretazione della clausola contrattuale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6037 del 06.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione del contratto di agenzia e degli atti di autonomia privata è attività riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per vizi di motivazione, non essendo sufficiente contrapporre una diversa lettura della clausola a quella accolta dal giudice. In difetto di prova dell’adesione della mandante alle associazioni stipulanti gli accordi economici collettivi, la disciplina dell’indennità di cessazione del rapporto di agenzia resta quella dell’art. 1751 cod. civ., nel testo introdotto dall’art. 4 del d.lgs. n. 303 del 1991, attuativo della direttiva 86/653/CEE; norma che non può ritenersi in contrasto con la normativa europea. Il fatto costitutivo del diritto è la cessazione del rapporto, con i presupposti di legge.

Il Fatto

Un agente ha convenuto in giudizio la società mandante chiedendo il riconoscimento di varie indennità maturate al termine di un rapporto di agenzia protrattosi per oltre quarant’anni e cessato nel 2016. Il Tribunale ha accolto solo in parte la domanda, condannando la società al pagamento di somme a titolo di storni indebitamente effettuati e provvigioni finali. La Corte d’appello ha confermato la decisione, escludendo l’applicabilità degli accordi economici collettivi e riconoscendo all’agente, per l’indennità di fine rapporto, la sola tutela dell’art. 1751 cod. civ.

L’agente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, incentrati sull’asserita violazione della direttiva 86/653/CE, sulla mancata applicazione degli interessi moratori e sull’onere delle spese della consulenza tecnica. La società ha resistito con controricorso, prospettando in via subordinata un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il motivo relativo all’interpretazione dell’art. 7 del contratto di agenzia. La clausola, che rinviava alla disciplina collettiva, è stata letta dai giudici di merito come riferimento all’AEC del 1958, valevole erga omnes e applicabile ratione temporis, e non agli accordi successivi. Il ricorrente ha opposto una diversa lettura, senza però indicare le modalità con cui il giudice di appello si sarebbe discostato dai canoni ermeneutici.

La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito — Cass. n. 19044/2010, Cass. n. 15604/2007, Cass. n. 14318/2013 — e censurabile solo per violazione dei criteri legali o per motivazione illogica. La semplice contrapposizione interpretativa non basta a fondare l’annullamento. La Corte d’appello aveva peraltro rilevato che l’atto di appello non si era confrontato con l’impianto argomentativo della decisione di primo grado.

Sul piano sostanziale, la Corte conferma che, cessato il rapporto nel 2016, trova applicazione l’art. 1751 cod. civ., nel testo introdotto dall’art. 4 del d.lgs. n. 303 del 1991. Richiama Cass. n. 16039/2016 e Cass. n. 21602/2019: fatto costitutivo dell’indennità è la cessazione del rapporto, unitamente ai presupposti di legge. Nessuna violazione della direttiva 86/653/CE è ravvisabile, poiché tale norma ne è proprio attuativa. Le doglianze sui requisiti di operatività della disposizione attengono ad accertamenti di merito non sindacabili.

Il secondo motivo, sugli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, è infondato: il contratto era stato stipulato prima dell’8.8.2002 e il ricorrente non ha indicato il pregiudizio effettivo. Il terzo, sulle spese della consulenza tecnica, è parimenti infondato: non viola l’art. 92 cod. proc. civ. il giudice che, disposta la compensazione, ponga le spese della CTU a carico dell’attore, secondo il principio di causalità — Cass. n. 22868/2019. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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