Giudicato sul licenziamento collettivo non prova il diritto all’assunzione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 387 del 05.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Poiché il giudicato va assimilato agli elementi normativi, la sua interpretazione è sindacabile in cassazione come violazione di legge e il giudice di legittimità può accertarne direttamente esistenza e portata. Perché un giudicato operi in un altro giudizio occorre identità di petitum e di causa petendi: esso copre il dedotto e il deducibile rispetto a un determinato oggetto, ma non si estende ai fatti successivi né alle questioni che non potevano proporsi prima del sorgere del fatto giuridico da cui scaturiscono. Ne consegue che il giudicato formatosi sull’illegittimità di un licenziamento collettivo per violazione dell’obbligo procedurale di comunicazione dei criteri di scelta non è opponibile nel giudizio promosso per ottenere l’assunzione in forza dell’applicazione di quei medesimi criteri: diversa è la causa petendi, diverso il petitum, differenti le attività istruttorie richieste, restando onere dei lavoratori provare compiutamente la propria pretesa.
Il Fatto
Sei lavoratori, già dipendenti di una società tessile ammessa al concordato preventivo, erano transitati ex art. 2112 cod. civ. alle dipendenze di una nuova società, che dopo pochi mesi aveva avviato una procedura di licenziamento collettivo di gran parte dell’organico. In quel contesto la società socia unica si era resa disponibile ad assumere sedici operai mediante cessione del contratto ex art. 1406 cod. civ., senza soluzione di continuità, scegliendoli secondo i criteri di legge già richiamati nell’accordo sindacale.
I ricorrenti, non inclusi nella selezione, impugnarono i licenziamenti: il giudice accertò l’illegittimità per la mancata comunicazione dei criteri di scelta ex art. 4, comma 9, legge n. 223/1991 e il giudicato si formò. Reintegrati e poi nuovamente licenziati, senza impugnazione, convennero in giudizio la società potenzialmente assuntrice chiedendo l’accertamento del diritto all’assunzione e la costituzione coattiva del rapporto ex art. 2932 cod. civ.. La Corte d’appello rigettò la domanda e i lavoratori ricorsero per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, con cui si deduceva la violazione dell’art. 2909 cod. civ. per avere il giudice di merito disconosciuto un giudicato che avrebbe accertato l’applicazione arbitraria dei criteri. La Corte ribadisce che il giudicato è assimilabile agli elementi normativi e che i relativi errori interpretativi sono sindacabili come violazione di legge, con cognizione piena del giudice di legittimità.
Il criterio discriminante è l’identità di oggetto dei due giudizi. Il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, ma non si estende a fatti successivi né a questioni non proponibili prima del sorgere del fatto giuridico da cui derivano; non opera rispetto a statuizioni meramente apodittiche.
Nel caso concreto, le sentenze invocate avevano escluso la cessione di azienda ex art. 2112 cod. civ. e accertato una violazione di natura procedurale: la mancata comunicazione alle organizzazioni sindacali dei criteri di scelta, con conseguente difetto di trasparenza e impossibilità di controllo. Nessun accertamento era stato compiuto sulle modalità di individuazione dei lavoratori destinatari della cessione del contratto.
Il giudizio odierno, pur tra le stesse parti e sul medesimo rapporto, presenta causa petendi e petitum differenti e richiede distinte attività istruttorie. La Corte applica il consolidato orientamento secondo cui il giudicato preclusivo presuppone la coincidenza dell’ambito oggettivo.
Ne segue che la pretesa di assunzione non poteva fondarsi su quel giudicato e andava compiutamente provata, onere rimasto inadempiuto. Assorbito il secondo motivo, la Corte rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti alle spese e dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.