Indennità fine servizio e servizio non di ruolo: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Sicilia n. 961 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001, le controversie relative al trattamento di fine servizio del pubblico dipendente sono devolute al giudice ordinario quando il rapporto di lavoro sia cessato dopo il 30 giugno 1998. Rileva, a tal fine, il momento della cessazione definitiva del rapporto, non quello del segmento di servizio cui si riferisce la pretesa. La mera trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato non integra cessazione, né fa sorgere il diritto alla liquidazione del periodo non di ruolo. Ne consegue che, ove la cessazione sia successiva al 30 giugno 1998, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, davanti al quale la domanda può essere riproposta ex art. 11, secondo comma, cod. proc. amm.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto alla riliquidazione dell’indennità per cessazione dal servizio ai sensi dell’art. 1 della legge n. 152/1968, con riferimento al periodo di servizio non di ruolo prestato alle dipendenze di un ente locale dal settembre 1980 al giugno 1985, in forza della legge n. 285/1977. In quel periodo il dipendente era stato iscritto alla gestione previdenziale e l’ente aveva versato i contributi.

Dal giugno 1985 il rapporto era stato trasformato a tempo indeterminato, con immissione in ruolo e prosecuzione ininterrotta fino al collocamento a riposo nell’ottobre 2020. All’atto della cessazione l’INPS aveva liquidato l’indennità limitatamente al periodo di ruolo. Il ricorrente ha quindi agito per ottenere il computo anche del servizio non di ruolo, oltre interessi e rivalutazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto una richiesta di rinvio della decisione formulata in udienza dal difensore. La richiesta è respinta: osta la previsione dell’art. 73, primo comma-bis, cod. proc. amm. e, comunque, la parte aveva già usufruito dei termini per la memoria conclusionale.

Nel merito della giurisdizione, il Tribunale richiama l’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001. La norma attribuisce al giudice ordinario le controversie relative al periodo del rapporto successivo al 30 giugno 1998 e mantiene la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo su quelle relative al periodo anteriore, purché proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.

La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 1858 del 2011, che a sua volta cita Sezioni Unite n. 17633 del 2003. Da tali arresti ricava che rientrano nell’ambito dell’art. 69, comma 7, anche le controversie sul trattamento di liquidazione riferito a rapporti o segmenti di rapporto cessati prima del 30 giugno 1998, e che il termine del 15 settembre 2000 ha natura di decadenza per la proponibilità dell’azione.

Il passaggio decisivo riguarda il momento di cessazione. La liquidazione è intervenuta nel 2020 e, pur essendo il segmento temporale controverso anteriore al 30 giugno 1998, non vi era stata alcuna liquidazione del trattamento relativo al periodo non di ruolo. Il diritto a quella liquidazione, osserva il Collegio, non sorge se non vi è vera e propria cessazione del rapporto, e non una sua semplice modifica non estintiva, come accade nel passaggio dal tempo determinato al tempo indeterminato. Sul punto è richiamata Cass. Sez. Lavoro n. 9494 del 2022.

Poiché nella specie il rapporto non è cessato prima del 30 giugno 1998, ma si è solo trasformato, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Il Tribunale dichiara pertanto il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, precisando che la domanda potrà essere riproposta davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, secondo comma, cod. proc. amm. Nessuna statuizione sulle spese, non essendosi costituita l’Amministrazione intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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