Silenzio inadempimento su istanze di occupazione di suolo pubblico dichiarato improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere (TAR Lombardia n. 2455 del 16.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere, resa dal ricorrente nel corso del giudizio, determina l’improcedibilità del ricorso. In tale evenienza, la cessazione della materia del contendere non richiede un accertamento nel merito della fondatezza delle pretese azionate, essendo sufficiente che la parte interessata manifesti inequivocabilmente il proprio disinteresse alla decisione. La compensazione delle spese di lite consegue alla natura non colposa della sopravvenuta improcedibilità.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava davanti al TAR Lombardia il silenzio serbato dal Comune di Seveso su quattro istanze di autorizzazione al posizionamento di transenne parapedonali, depositate in data 24 gennaio 2025. L’inerzia dell’amministrazione configurava, ad avviso della ricorrente, un’ipotesi di silenzio inadempimento ex art. 117 cod. proc. amm., azionabile con il rito speciale avverso il silenzio. Si costituiva in giudizio il Comune, mentre la controinteressata, indicata come soggetto titolare di un interesse qualificato alla definizione della vicenda, non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Nella camera di consiglio del 7 maggio 2026, la ricorrente depositava una dichiarazione con cui manifestava la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, non avendo più interesse alla prosecuzione del giudizio e chiedendo la compensazione delle spese di lite. Il TAR Lombardia, Sezione Seconda, ha valutato tale dichiarazione come espressione di un consolidato orientamento giurisprudenziale per cui la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, proveniente dalla parte ricorrente, comporta l’improcedibilità del ricorso, senza che sia necessario verificare la fondatezza delle ragioni sostanziali poste a fondamento della domanda originaria.
Il Collegio ha altresì rilevato che la richiesta di compensazione delle spese, avanzata dalla stessa ricorrente, trova giustificazione nella circostanza che l’esito del giudizio non dipende da una soccombenza ma da una sopravvenienza processuale non imputabile alle parti. La mancata costituzione della controinteressata non ha influito sull’esito del procedimento, atteso che la definizione in rito della controversia non richiedeva l’esame di questioni rispetto alle quali tale parte avrebbe potuto avere interesse a contraddire.
In applicazione dei principi generali in materia di improcedibilità per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile, disponendo l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite. Il dispositivo ha inoltre ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa, secondo la formula di rito.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.