Indennità di funzione OOIS non pensionabile anche dopo legge 335/1995 (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 87 del 01.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 2, nono comma, legge n. 335/1995 non ha abrogato l’art. 18 d.P.C.M. n. 8/1980 nella parte in cui esclude la pensionabilità dell’indennità di funzione od operativa spettante al personale degli Organismi di Informazione e Sicurezza. Il principio di diritto affermato dalle Sezioni riunite n. 2/2018 vincola il giudice di primo grado, che può solo investire la sezione d’appello della eventuale rimessione alle Sezioni riunite ai sensi dell’art. 117 c.g.c.. La specialità della disciplina di settore esclude la violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e giustifica un regime previdenziale differenziato, con meccanismo compensativo mediante fondo previdenziale. È inammissibile, perché riferita a normativa secondaria, la questione di legittimità costituzionale dei d.P.C.M. Essa è comunque manifestamente infondata, essendo consolidato l’assetto interpretativo contrario alla domanda dei ricorrenti.
Il Fatto
I ricorrenti, già dipendenti degli Organismi di Informazione e Sicurezza di cui alla legge n. 801/1977 (poi D.I.S.), avevano percepito il trattamento economico dell’art. 18, comma 1, d.P.C.M. n. 8/1980 e l’indennità di funzione od operativa del comma 3, qualificata come “non pensionabile”. Hanno chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico ai sensi dell’art. 43 d.P.R. n. 1092/1973, sostenendo la natura retributiva dell’indennità in quanto fissa e continuativa, e l’abrogazione implicita della clausola di non pensionabilità ad opera dell’art. 2, nono comma, legge n. 335/1995.
In via gradata hanno chiesto sollevarsi questione di legittimità costituzionale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha eccepito la prescrizione e l’infondatezza nel merito, richiamando la sentenza n. 2/2018 delle Sezioni riunite. Un ricorrente ha rinunciato al ricorso prima della notifica.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha anzitutto dichiarato l’estinzione del giudizio per il ricorrente rinunciante, nulla per le spese. Nel merito ha individuato la questione nella pensionabilità dell’indennità di funzione od operativa, richiamando il principio di diritto delle Sezioni riunite n. 2/2018: la clausola di non pensionabilità non è stata abrogata dalla norma del 1995.
La sentenza sottolinea la specialità del regime: il d.P.C.M. n. 8/1980 è stato emanato su potestà regolamentare attribuita dall’art. 7, secondo comma, legge n. 801/1977, sicché ipotizzarne l’abrogazione comporterebbe l’abrogazione tacita parziale della stessa norma attributiva. Si oppone il brocardo lex posterior generalis non derogat priori speciali.
La Corte richiama poi la legge n. 124/2007, che all’art. 44 ha abrogato la legge n. 801/1977 facendo salve le norme dei decreti attuativi sul contenzioso del personale in quiescenza. Ciò conferma l’ultrattività delle disposizioni del d.P.C.M. n. 8/1980 in materia pensionistica, ulteriormente confermate dai d.P.C.M. nn. 1 del 2008 e 1 del 2011.
Il giudice di primo grado si è dichiarato vincolato al principio delle Sezioni riunite, potendo solo la sezione d’appello rimettere la questione. La giurisprudenza contabile successiva (Sezione Prima Centrale d’Appello n. 233/2023; questa Sezione, n. 347/2023) ha confermato la non pensionabilità, evidenziando il meccanismo compensativo del fondo previdenziale di cui al comma 4 dell’art. 18, che esclude la duplicazione del trattamento e il diritto alla restituzione delle ritenute.
Quanto alla questione di legittimità costituzionale, la Corte ha escluso la rilevanza e la non manifesta infondatezza, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 258/2021, che nell’assetto interpretativo consolidato ha dichiarato inammissibile analoga questione. Ha inoltre reputato inammissibile la censura sui d.P.C.M., normativa secondaria, e manifestamente infondata nel merito, mancando una irragionevole disparità di trattamento. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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