Conto giudiziale inammissibile se incassi POS indicati come versamenti in tesoreria (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 201 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente contabile della riscossione deve rappresentare in modo completo e verificabile le operazioni di carico e di scarico, secondo il modello 21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996. L’indicazione delle riscossioni tramite POS nella colonna “VERSAMENTO IN TESORERIA” costituisce un errore concettuale, non una mera imprecisione formale, e determina la carenza di un elemento essenziale del conto. La mancata documentazione dell’effettivo trasferimento dei fondi all’ente locale rende il conto intrinsecamente non verificabile e ne impedisce la qualificazione come atto di resa del conto, con conseguente inammissibilità del giudizio. La nozione di maneggio di denaro va intesa in senso ampio e comprende tutti i crediti dell’amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche quando la riscossione avvenga tramite POS o carta di credito.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto reso da un agente contabile per l’esercizio finanziario 2020, relativamente alla gestione delle riscossioni interne speciali per parcometri di un ente locale. Il magistrato relatore, con relazione depositata nell’ottobre 2025, ha sollevato al Collegio la questione dell’inammissibilità del conto, presentato in difformità dal modello 21 e privo dei versamenti in tesoreria, sostituiti dall’indicazione degli incassi tramite POS. In subordine ha chiesto dichiararsi l’irregolarità del conto per omessa indicazione dei versamenti e l’obbligo di ripresentazione.

L’agente contabile ha eccepito che la gestione delle entrate è stata riscossa in larga parte tramite pagamenti elettronici, le cui somme non sarebbero mai entrate nella sua disponibilità materiale ma sarebbero state accreditate direttamente sul conto di tesoreria dell’ente. Ha sostenuto il difetto del presupposto del maneggio di denaro per tali operazioni, il carattere meramente formale dei rilievi, l’assenza di ammanchi e di danno erariale, chiedendo il discarico dei conti. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità e l’obbligo di ripresentazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal d.p.r. n. 194/1996, che prevede per l’attività di economo il modello 23 e per l’agente della riscossione il modello 21. In quest’ultimo devono essere indicati i dati dell’agente, il periodo di gestione, gli estremi della riscossione con specifica indicazione dei versamenti in tesoreria, i totali e le note. Il conto deve offrire una rappresentazione sincera e precisa dei fatti di gestione: ogni movimento in entrata deve corrispondere a un movimento in uscita e i versamenti non possono confondersi con le riscossioni, trattandosi di colonne distinte e imprescindibili.

I pilastri della rappresentazione sono le operazioni di carico, che esprime l’ammontare delle somme riscosse e genera il debito dell’agente, e di scarico, che esprime le somme riversate in tesoreria ed estingue il debito. La corretta e distinta indicazione di questi due aggregati incarna l’equazione che il giudizio di conto è chiamato a verificare.

In via preliminare la Corte affronta il tema dell’inclusione degli incassi tramite POS nel conto. Aderendo all’orientamento prevalente della giurisprudenza contabile, il Collegio afferma che il maneggio di denaro va inteso nel senso più ampio e comprende tutti i crediti dell’amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche se la riscossione è effettuata da altri soggetti o mediante POS o carta di credito. Ne deriva l’applicazione della disciplina dell’agente contabile e l’obbligo di resa del conto. Sono richiamate sul punto pronunce delle Sezioni regionali di Toscana, Sardegna e Calabria.

Su questa base il Collegio ritiene che il conto in esame non sia correttamente strutturato, perché privo dei versamenti in tesoreria, sostituiti dall’indicazione degli incassi POS. L’errata classificazione delle transazioni come versamenti non è una mera imprecisione formale, ma una carenza di un elemento essenziale, poiché rende impossibile la verifica dello scarico e non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente. Il conto, così redatto, è intrinsecamente non verificabile. Il Collegio richiama la giurisprudenza contabile secondo cui il conto redatto su modello irrituale ma contenente gli elementi richiesti dall’art. 616 R.D. n. 827/1924 può qualificarsi conto giudiziale; nella specie, al contrario, la mancanza dell’elemento essenziale impedisce tale qualificazione.

La completezza del conto è requisito imprescindibile perché il giudice contabile eserciti il sindacato sulla gestione. L’assenza degli elementi essenziali configura un vizio originario che incide sull’esistenza stessa del conto come oggetto del giudizio, determinandone l’inammissibilità, non potendo il giudice supplire alle omissioni del contabile né ricostruire autonomamente la gestione. L’ordine di integrazione documentale opera solo quando il conto sia ontologicamente esistente e strutturalmente formato. Il Collegio dichiara pertanto il giudizio inammissibile, con necessità di un nuovo deposito del conto, nulla per le spese stante la pronuncia in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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