Indennità di imbarco dimezzata pensionabile per il personale di supporto navale (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 20 del 12.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 66, comma 2, del d.P.R. n. 254 del 1999 non istituisce una nuova indennità di supporto logistico al dispositivo navale, ma richiama l’indennità di imbarco di cui all’art. 4 della legge n. 78 del 1983, estendendone l’ambito soggettivo al personale specializzato delle Forze di polizia impiegato in modo esclusivo nei comandi e reparti logistico-addestrativi e dimezzandone la misura. Tale indennità è pensionabile per effetto del combinato disposto dei rinvii contenuti nell’art. 3, comma 18-bis, del d.l. n. 387 del 1987, nel d.P.R. 11 ottobre 1988 e nell’art. 52, comma 5, del d.P.R. n. 164 del 2002. L’istanza di correzione di errore materiale proposta per la prima volta in appello è inammissibile, ove diretta a modificare una statuizione oggetto di motivazione e ormai coperta da giudicato.

Il Fatto

Il ricorrente, ex appartenente alla Guardia di Finanza inquadrato nel personale specializzato di un laboratorio radio a supporto del dispositivo navale, aveva chiesto il riconoscimento degli effetti pensionistici dell’indennità prevista dall’art. 66, comma 2, del d.P.R. n. 254/1999, già riconosciutagli in via definitiva dal giudice amministrativo.

Il giudice unico delle pensioni aveva parzialmente accolto la domanda, accertando la pensionabilità dell’emolumento a decorrere dal 1° gennaio 2002 e non dal 1° gennaio 1998, con rideterminazione del trattamento e pagamento degli arretrati. Il Centro informatico amministrativo nazionale della Guardia di Finanza ha proposto appello, contestando l’equiparazione tra indennità di imbarco e indennità di supporto logistico.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta anzitutto l’istanza di correzione di errore materiale formulata dall’appellato, diretta a spostare la decorrenza del beneficio dall’1.1.2002 all’1.1.1998. Il rimedio dell’art. 112 del codice di giustizia contabile opera solo per omissioni, errori materiali o di calcolo, cioè per mere sviste rilevabili dal contesto dell’atto o dal rapporto tra motivazione e dispositivo (Corte dei conti, Sez. III, n. 200/2024 e n. 172/2016).

Nel caso concreto la decorrenza contestata non è frutto di errore, ma di una scelta ampiamente motivata dal primo giudice in un apposito capo della sentenza. La correzione è preclusa quando comporti modifiche sostanziali della decisione (Corte dei conti, Sez. I, n. 124/2024). Sul punto si è formato il giudicato, non essendo stata la statuizione tempestivamente impugnata. L’istanza è pertanto inammissibile.

Nel merito, l’appello dell’amministrazione non è accolto. L’indennità mensile di imbarco è stata istituita dall’art. 4 della legge n. 78 del 1983, che ne ha fissato presupposti e misure. L’art. 3, comma 18-bis, del d.l. n. 387 del 1987 ne ha esteso l’ambito soggettivo alla Guardia di Finanza, e il d.P.R. 11 ottobre 1988 ha stabilito modalità e percentuali di riferimento. L’art. 52, comma 5, del d.P.R. n. 164 del 2002 ha reso l’emolumento pensionabile.

Secondo la Sezione, l’art. 66, comma 2, del d.P.R. n. 254 del 1999, nel richiamare il d.P.R. 11 ottobre 1988, rinvia anche all’art. 3, comma 18-bis, del d.l. n. 387 del 1987 e dunque all’indennità di imbarco, ampliandone l’ambito soggettivo e dimezzandone la misura, ma mantenendone la qualità di indennità pensionabile. Non è stata quindi istituita una nuova e distinta indennità di supporto logistico.

Al personale impiegato in modo esclusivo nei comandi e reparti logistico-addestrativi compete dunque l’indennità di imbarco dimezzata, qualificata come pensionabile dal combinato disposto dei rinvii normativi richiamati. Il Collegio richiama integralmente le motivazioni dei propri precedenti (sent. n. 68/A/2024 e n. 70/A/2024) e respinge il gravame.

Quanto all’eccezione di prescrizione riproposta dall’INPS, la Sezione rileva che sul punto si è ormai formato il giudicato, in mancanza di apposita impugnazione dell’Istituto. L’appello è respinto con integrale conferma della sentenza di primo grado; le spese sono compensate in ragione della natura interpretativa della controversia e della novità in appello della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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