Controllo dei rendiconti locali concluso senza rilievi (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 41 del 12.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Sezione regionale sui rendiconti degli enti locali, ai sensi degli artt. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266/2005 e dell’art. 148-bis del Tuel, si conclude senza rilievi quando l’istruttoria non evidenzi irregolarità contabili suscettibili di pronuncia specifica o di segnalazione. La verifica riguarda il risultato di amministrazione e le sue componenti, la capacità di indebitamento e il rispetto degli equilibri di finanza pubblica. La conclusione senza rilievi non equivale a valutazione positiva degli aspetti non riscontrati o non emersi, che restano suscettibili di successive verifiche. Il controllo si fonda sui dati sintetici rappresentati dall’ente nei questionari e nella documentazione acquisita, prescindendo dall’analisi dei fatti gestionali sottostanti.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Toscana ha esaminato i rendiconti 2020 e 2021 del Comune di Pratovecchio Stia, come rappresentati nella relazione dell’organo di revisione trasmessa tramite l’applicativo LimeFit, nei prospetti integrativi richiesti e negli atti acquisiti con l’istruttoria mediante il sistema Con.Te., oltre che nei documenti contabili acquisiti d’ufficio tramite BDAP.

L’esame ha riguardato il risultato di amministrazione e le relative componenti, tenuto conto delle partecipazioni societarie detenute dall’ente, la capacità di indebitamento e il rispetto del saldo e degli equilibri di finanza pubblica. Avviato il confronto istruttorio con richiesta di chiarimenti su alcuni aspetti finanziari e gestori, l’ente ha fornito le precisazioni richieste con successive note.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dal quadro dell’art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005, che impone agli organi di revisione degli enti locali di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto, formulata secondo i criteri e le linee guida definiti dalla Corte stessa. Il controllo è funzionale alla tutela dell’unità economica della Repubblica e al coordinamento della finanza pubblica.

Il richiamo all’art. 148-bis del Tuel, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. n. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012, delinea i parametri della verifica: rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, osservanza del vincolo in materia di indebitamento ex art. 119, sesto comma, della Costituzione, sostenibilità dell’indebitamento e assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. Le Sezioni accertano altresì che i rendiconti tengano conto delle partecipazioni in società affidatarie di servizi pubblici locali e di servizi strumentali all’ente.

La Sezione precisa la natura del proprio esame. Il controllo si basa sui dati contabili sinteticamente rappresentati nel questionario e nella documentazione acquisita, prescindendo dall’analisi dei fatti gestionali sottostanti e dalla ricostruzione puntuale delle operazioni poste in essere. Tali aspetti possono formare oggetto di eventuali successive verifiche. Le verifiche seguono i parametri della deliberazione n. 171/2014 e riguardano non solo le questioni che compromettono attualmente l’equilibrio di bilancio, ma anche i fenomeni suscettibili di determinare, in prospettiva, pericoli per la stabilità finanziaria dell’ente.

La Sezione richiede interventi correttivi solo per le irregolarità ancora presenti al termine dell’esercizio 2021. Su questa base, l’esame dei rendiconti 2020 e 2021 non ha evidenziato irregolarità contabili suscettibili di pronuncia specifica o di segnalazione.

La Corte sottolinea il valore circoscritto di tale esito. Le gravi irregolarità individuate non esauriscono gli aspetti critici presenti nella gestione, né quelli evidenziabili sulla base delle informazioni rese nei questionari. Il mancato riscontro dei profili non oggetto di controllo non ne comporta una valutazione positiva. La conclusione senza rilievi non implica quindi una valutazione favorevole degli aspetti non riscontrati o non emersi. La Sezione dichiara pertanto concluso senza rilievi l’esame dei rendiconti 2020 e 2021 e dispone la trasmissione della deliberazione al Consiglio comunale, al Sindaco, all’organo di revisione e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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