Fusione per incorporazione di società in house esclusa dal controllo TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 34 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La fusione per incorporazione non integra il presupposto del controllo di cui all’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016. L’ambito oggettivo della norma è limitato alla costituzione di una società e all’acquisto di partecipazioni, cioè ai soli momenti in cui l’amministrazione assume per la prima volta la qualifica di socio. La fusione realizza una successione a titolo universale e, per il socio della società incorporante, non comporta alcuna modifica sostanziale della partecipazione assimilabile all’acquisizione di nuove azioni. Ne consegue che la Corte dei conti dichiara il non luogo a provvedere, restando salvi i poteri di scrutinio nelle ulteriori funzioni di controllo.
Il Fatto
Il comune di Lodi ha trasmesso alla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, la deliberazione del consiglio comunale con cui è stata disposta la razionalizzazione della partecipazione detenuta nella società in house preposta alla gestione del teatro, della biblioteca e degli archivi.
Con lo stesso atto il comune ha deliberato la vendita alla società Astem s.p.a., parimenti partecipata per la quasi totalità del capitale, delle quote detenute nella società in house, approvando la perizia di stima del patrimonio aziendale. Della deliberazione costituisce parte integrante il progetto di fusione in forma semplificata ex artt. 2501-ter e 2505 c.c., per incorporazione della società in house nell’incorporante. Il comune ha precisato che la cessione non è operazione a sé stante, ma fase funzionale della fusione.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricorda che l’art. 5, comma 3, TUSP, come modificato dalla legge n. 118/2022, delinea un controllo sulla motivazione analitica dell’atto deliberativo, parametrato alla necessità della società, alle ragioni della scelta, ai principi di efficienza e all’assenza di contrasto con la disciplina europea sugli aiuti di Stato.
Il Collegio si chiede preliminarmente se la deliberazione sia soggetta a tale controllo. Richiamando la delibera delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, la Sezione ribadisce che la norma limita il proprio ambito oggettivo ai soli momenti in cui l’amministrazione entra per la prima volta in una realtà societaria assumendo la qualifica di socio. È l’assunzione di tale qualità a segnare la linea di demarcazione tra gli atti soggetti all’esame e quelli esclusi.
La fusione, osserva la Corte, non è riconducibile a quei momenti. L’operazione determina l’unificazione dei patrimoni, con l’estinzione dell’incorporata e la sostituzione della stessa, nella titolarità dei rapporti giuridici, da parte dell’incorporante, che succede a titolo universale. Il riferimento è a Cass. civ., sez. un., n. 21970/2021.
Nella prospettiva dei soci la fusione si atteggia a sostanziale continuazione del contratto sociale. Per il comune, socio dell’incorporante, non si verifica quindi alcuna modifica sostanziale della partecipazione assimilabile all’acquisizione di nuove azioni, tanto più in presenza del collegamento negoziale con la previa cessione delle quote per finalità di razionalizzazione. La società incorporante permane come soggetto giuridico immutato.
La Sezione conclude che l’operazione non è soggetta al controllo dell’art. 5, commi 3 e 4, TUSP, non essendo equiparabile né alla costituzione di una società né all’acquisto di una nuova partecipazione. Restano salvi i poteri di scrutinio nelle ulteriori funzioni di controllo, in primis quella dell’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, nonché quelli previsti dall’art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005 e dall’art. 148-bis, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000.
Nota della Redazione
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