Indennità integrativa speciale conglobata nella base pensionabile (Corte dei Conti Sez. I App. n. 205 del 10.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Con decorrenza dal 1° gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, l’indennità integrativa speciale è inclusa tra gli elementi retributivi assoggettati a contribuzione e rientra nella base pensionabile, con applicazione delle aliquote contributive. La conservazione dell’indennità nella misura intera e separata è consentita soltanto ai titolari di pensione liquidata prima del 1° gennaio 1995. Le deroghe al principio del conglobamento poste dall’art. 2, comma 20, della legge n. 335 del 1995 e dall’art. 59, comma 36, della legge n. 449 del 1997 sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di applicazione analogica. L’art. 13 del d.lgs. n. 503 del 1992 è norma transitoria sul criterio temporale di valorizzazione della retribuzione e non disciplina la composizione della retribuzione pensionabile.
Il Fatto
Una pensionata, titolare di pensione indiretta liquidata con decorrenza dal 1° settembre 2017 con riferimento alla posizione del coniuge defunto, già appartenente alla Guardia di finanza, aveva ottenuto dalla Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio la riliquidazione del trattamento con attribuzione dell’indennità integrativa speciale, unitamente alla tredicesima mensilità, nell’intera misura, integrale e separata, in ragione della cessazione anticipata dal servizio del dante causa.
L’Inps ha impugnato la sentenza di primo grado, deducendo violazione e falsa applicazione della disciplina sul conglobamento dell’indennità. Nel corso del giudizio è stata dichiarata l’interruzione per il decesso dell’appellata, con successiva riassunzione nei confronti degli eredi.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente dichiarato ammissibile l’appello, verificando il limite dell’art. 170 c.g.c., che in materia pensionistica consente l’impugnazione per soli motivi di diritto. Poiché l’appellante ha prospettato errori di diritto riferiti all’interpretazione della normativa, la domanda supera il vaglio di ammissibilità.
Nel merito, il Collegio ha richiamato l’art. 15, comma 3, della legge n. 724 del 1994, che dal 1° gennaio 1995 determina la pensione sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, compresa l’indennità integrativa speciale. Da ciò discende che l’indennità è stata inclusa tra le voci stipendiali e rientra nella base pensionabile.
La Corte ha richiamato le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale (sent. nn. 1/2009 e 2/2006), secondo cui soltanto per i titolari di pensione liquidata prima del 1° gennaio 1995 è consentito conservare l’indennità nella misura intera senza le riduzioni conseguenti al suo inserimento nella base pensionabile. Ha inoltre richiamato Sez. III App. n. 179/2019, che ha affermato la perdita della natura di elemento accessorio della pensione e l’assoggettamento alle aliquote contributive.
Poiché il trattamento è stato liquidato in epoca successiva al 1° gennaio 1995, trova applicazione la disciplina del conglobamento. Le deroghe richiamate dalla parte appellata (l’art. 2, comma 20, della legge n. 335 del 1995 e l’art. 59, comma 36, della legge n. 449 del 1997), come già chiarito da questa Sezione (sentenze nn. 564/2022 e 408/2023), operano solo in ipotesi tassative: convalescenza per inidoneità al servizio anteriormente al 1° gennaio 1995 e cessazione definitiva successiva senza riacquisto dell’idoneità; trattenimento in servizio di personale che abbia raggiunto il limite d’età prima del 1° gennaio 1995; anzianità di almeno 40 anni di servizio utile maturata al 1° gennaio 1995. La parte appellante non possiede tale anzianità e non può fruire della deroga.
La Sezione ha infine escluso la dirimenza del richiamo all’art. 13 del d.lgs. n. 503 del 1992, norma transitoria che individua il criterio temporale di valorizzazione della retribuzione, ma non la composizione della retribuzione pensionabile. L’appello è stato quindi accolto, con riforma della sentenza impugnata e liquidazione delle spese di difesa a carico della parte appellata.
Nota della Redazione
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