Calcolo contributivo della pensione pubblica secondo l’anno commerciale (Corte dei Conti Sez. I App. n. 209 del 12.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di trattamento pensionistico dei dipendenti pubblici, la contribuzione versata presso la gestione separata dell’assicurazione generale obbligatoria e oggetto di ricongiungimento va computata secondo l’anno commerciale di 360 giorni e non secondo l’anno civile di 365 giorni. Il criterio si ricava in via ermeneutica dagli artt. 8 e ss. d.P.R. n. 1092/1973, che assumono a riferimento il periodo retribuito e non il periodo utile, e trova conferma nelle tabelle di conversione allegate alla legge n. 29/1979. Ne deriva una riduzione delle giornate accreditabili, che può precludere il raggiungimento del requisito per il più favorevole sistema retributivo. Il motivo di appello che non individui specificamente l’errore di calcolo è generico e inammissibile, per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dei limiti devolutivi.

Il Fatto

Una docente di ruolo di scuola elementare ha chiesto la riliquidazione del proprio trattamento previdenziale con il calcolo retributivo, assumendo di aver maturato i requisiti di legge al 31.12.1995, computando anche 123 giornate lavorative di contribuzione afferenti alla gestione dei lavoratori autonomi dell’AGO, di cui aveva chiesto il ricongiungimento. L’INPS, nel determinare la pensione, aveva valorizzato tale contribuzione secondo l’anno commerciale, riducendo le giornate accreditabili e impedendo il raggiungimento del periodo minimo utile.

Il giudice monocratico di prime cure ha rigettato il ricorso. La pensionata ha proposto appello, deducendo difetto di motivazione per travisamento dei fatti, assenza di motivi di diritto e violazione degli artt. 8-17 del d.P.R. n. 1092/1973, chiedendo in via subordinata l’annullamento con rinvio al primo giudice per c.t.u. L’INPS ha resistito, chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha ritenuto l’appello infondato, richiamando per relationem le argomentazioni della difesa dell’INPS, esposte nella memoria di costituzione e non adeguatamente confutate, ai sensi dell’art. 17, comma 1, disp. att. c.g.c.

Nel merito, la Corte ha condiviso l’assunto dell’Istituto: i provvedimenti di liquidazione, pur tenendo conto delle effettive giornate dichiarate, hanno correttamente valorizzato la contribuzione AGO secondo l’anno commerciale, pari a 360 giorni, e non secondo l’anno civile di 365. La richiedente, titolare di pensione pubblica, non può giovarsi del diverso criterio.

Tale modus operandi, pur non espressamente previsto dalla normativa in materia, si ricava in via ermeneutica. Le norme richiamate prevedono che i servizi prestati come dipendente siano computati tenendo conto, ordinariamente, del periodo retribuito, salvo taluni periodi espressamente considerati per i quali rileva il periodo utile. Il criterio dell’anno commerciale garantisce inoltre l’omogeneità con l’anno fiscale e trova conferma nelle modalità di conversione dei periodi contributivi dettagliate nella tabella n. 4 allegata alla legge n. 29/1979. La Corte ha richiamato il precedente della C. conti, Sez. Giurisd., Sicilia, n. 1109/2010.

Esclusa l’originaria censura sull’incorretta valorizzazione, la doglianza volta all’accertamento del corretto calcolo dei periodi contributivi è stata giudicata generica: non evidenzia dove si annidi l’errore, rimettendo inammissibilmente al giudice di procedere ad libitum, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e dei limiti devolutivi dell’impugnazione (art. 177 c.g.c.). Il prospetto versato in prime cure, anche correlato agli estratti contributivi, evidenzia solo calcoli numerici e non dà contezza della denunziata erroneità. L’appello è stato quindi rigettato, con compensazione integrale delle spese di difesa per la novità e complessità della questione e nulla per quelle di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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