Controllo Corte conti su rendiconti elettorali: irregolare documentazione intestata a persona fisica (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 121 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo successivo di legittimità sulle spese elettorali delle formazioni politiche, le spese rendicontate con documentazione giustificativa intestata a persona fisica e non alla lista non soddisfano l’obbligo di corretta documentazione posto dall’art. 12 della L. n. 515/1993 e vanno escluse dal conto consuntivo. Il Collegio di controllo presso la Sezione regionale della Corte dei conti verifica la conformità alla legge delle spese sostenute e la regolarità della documentazione allegata, con riguardo al termine di presentazione, al rispetto del limite massimo di spesa, alla riconducibilità delle voci alle tipologie di cui all’art. 11 della L. n. 515/1993 e alle fonti di finanziamento. Il consuntivo depositato oltre il termine di 45 giorni dall’insediamento del Consiglio comunale, ma non in violazione di un formale atto di contestazione, costituisce mero ritardo e non integra l’omissione sanzionabile. Le formazioni che non hanno sostenuto spese né ricevuto finanziamenti assolvono all’obbligo di rendicontazione mediante apposita dichiarazione attestante tale circostanza.
Il Fatto
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali della Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna ha esaminato i conti consuntivi delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento delle formazioni politiche che hanno partecipato alle consultazioni del 25-26 maggio 2025 per il rinnovo delle cariche di Sindaco e di Consigliere comunale nel Comune di Ravenna, ente con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Diciotto liste hanno preso parte alla competizione; il numero degli aventi diritto al voto era pari a 126.888 elettori, con limite massimo di spesa di 126.888,00 euro per lista. Tutte le liste hanno adempiuto all’obbligo di presentazione dei rendiconti, alcune oltre il termine del 2 agosto 2025, fissato in ragione dell’insediamento del Consiglio comunale del 18 giugno 2025.
L’attività di verifica ha riguardato il rispetto del termine e delle modalità di presentazione, il limite di spesa, la conformità delle voci alle tipologie ammesse, la riferibilità al periodo di campagna elettorale, la dimostrazione della spesa e l’indicazione delle fonti di finanziamento. Per una lista il Collegio ha rilevato che la documentazione giustificativa era intestata a persona fisica e non alla formazione politica, con conseguente esclusione delle relative spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo, segnato dalla duplicità degli organismi di controllo: la verifica dei rendiconti delle formazioni politiche spetta al Collegio istituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 12, c. 2, della L. n. 515/1993; quella dei rendiconti dei singoli candidati è demandata al Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d’Appello. L’art. 13, c. 6, della L. n. 96/2012, come modificato dall’art. 33, c. 3, del D.L. n. 91/2014, ha circoscritto i controlli della Corte dei conti ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
Sul termine di presentazione, pari a 45 giorni dall’insediamento del Consiglio comunale, il Collegio richiama gli indirizzi della Sezione delle Autonomie (Del. n. 24/2013) e ritiene non sanzionabili i consuntivi depositati oltre i termini “per mero ritardo”, in assenza di formale atto di contestazione dell’inottemperanza.
Quanto alle fonti di finanziamento, il Collegio distingue tra fonti esterne e risorse proprie, richiamando la sentenza della Corte di cassazione n. 1352 del 18 febbraio 1999, secondo cui il controllo non si estende alle risorse provenienti dai bilanci dei partiti e la dichiarazione di finanziamento con “mezzi propri” è sufficiente a provare la copertura delle spese. Per i contributi da società richiama l’obbligo di deliberazione dell’organo sociale e di iscrizione in bilancio (art. 7 della L. n. 195/1974); per i contributi superiori a 3.000,00 euro l’obbligo di dichiarazione congiunta (art. 4, c. 3, della L. n. 659/1981).
Sul periodo di campagna elettorale, non essendo rinvenibile un rinvio all’art. 12, c. 1-bis, della L. n. 515/1993, il Collegio individua l’arco temporale tra la convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente l’inizio del silenzio elettorale, ammettendo singole spese esterne se inequivocabilmente riferibili alla consultazione. Nel caso concreto l’arco è compreso tra il 26 marzo 2025 e il 23 maggio 2025.
Il Collegio delinea infine il regime sanzionatorio, rammentando che, per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. n. 149/2013, ogni attività è ora demandata al Collegio, e che i principi del procedimento sanzionatorio amministrativo trovano applicazione (Sezione delle Autonomie n. 12/2014/QMIG). Nel caso esaminato il controllo non ha fatto emergere violazioni sanzionabili. La verifica sulla lista Movimento 5 Stelle conduce invece all’esclusione integrale delle spese rendicontate, pari a 649,48 euro, perché documentate da giustificativi intestati a persona fisica e dunque non correttamente documentate ai sensi dell’art. 12 della L. n. 515/1993. Il Collegio approva il referto e ne dispone la trasmissione al Presidente del Consiglio comunale di Ravenna per la pubblicazione sul sito istituzionale e la trasmissione ai delegati di lista.
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Nota della Redazione
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