Indennità di mobilità anticipata e restituzione integrale in caso di rioccupazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 389 del 05.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’anticipazione dell’indennità di mobilità prevista dall’art. 7, comma 5, legge n. 223/1991 non costituisce prestazione di sicurezza sociale funzionale a sopperire a uno stato di bisogno, ma contributo finanziario destinato a coprire le spese iniziali di un’attività autonoma, al fine di ridurre la pressione sul mercato del lavoro subordinato. Ne consegue che, in caso di rioccupazione alle dipendenze altrui entro ventiquattro mesi dalla corresponsione, le somme percepite devono essere restituite per intero e non in proporzione alla durata del nuovo rapporto. Il termine decorre dalla data di percezione delle somme, non dalla istanza di restituzione. L’obbligo di integrale restituzione sussiste anche quando l’attività autonoma sia coesistita con quella di lavoro dipendente, riducendosi in tal caso l’impegno nell’attività assistita, che è solo quella autonoma.
Il Fatto
La lavoratrice aveva ottenuto l’anticipazione dell’indennità di mobilità, pari a euro 17.868, per intraprendere un’attività autonoma. Dopo aver convenuto in giudizio l’I.N.P.S., chiedeva accertarsi la non ripetibilità della somma. Il Trib. Benevento rigettava la domanda; la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione.
I giudici di merito avevano ritenuto che l’obbligo restitutorio sussistesse anche in caso di rioccupazione limitata a un breve periodo nei successivi ventiquattro mesi, che la restituzione riguardasse l’intera somma e non le sole mensilità del periodo di rioccupazione, e che il termine decorresse dalla percezione delle somme e non dalla istanza di restituzione. La lavoratrice ricorre in cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
I tre motivi — violazione di legge per avere applicato la norma sul ricollocamento in attività dipendente a un caso di coesistenza tra attività autonoma e dipendente; nullità della sentenza per le stesse ragioni; violazione dell’art. 7, comma 5, legge n. 223/1991 per avere trascurato le norme sull’indennità di disoccupazione che prevedono la sospensione e non la perdita della prestazione — sono esaminati congiuntamente per connessione e dichiarati infondati.
Il Collegio richiama la ratio della disposizione, già enucleata dalla corte territoriale in linea con la giurisprudenza di legittimità: l’anticipazione è volta a sostenere l’attività autonoma. Tale finalità permane anche quando a essa si affianchi un’attività di lavoro dipendente, che riduce l’impegno nell’attività assistita, identificata esclusivamente con il lavoro autonomo.
La Corte richiama il precedente Sez. L n. 12746 del 25.05.2010, secondo cui l’anticipazione risponde alla finalità di indirizzare il disoccupato verso attività autonome, riducendo la pressione sul mercato del lavoro subordinato, perdendo così la connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale e configurandosi come contributo finanziario alle spese iniziali di un’attività svolta in proprio.
Ne deriva che, in ipotesi di temporanea rioccupazione quale lavoratore subordinato durante i ventiquattro mesi successivi all’erogazione, le somme devono essere restituite per intero e non in proporzione alla durata della rioccupazione. Il ricorso è rigettato. Le spese di lite sono compensate in ragione della novità della questione. Il Collegio dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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