Onere della prova nel danno differenziale da infortunio sul lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26021 del 24.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità contrattuale del datore di lavoro per infortunio sul lavoro, il lavoratore che agisce per il risarcimento del danno differenziale ha soltanto l’onere di allegare l’inadempimento datoriale e di provare il nesso di causalità tra l’attività lavorativa e l’evento lesivo, oltre alle conseguenze dannose subite. Non grava su di lui la prova delle regole di condotta violate, degli indici di nocività dell’ambiente né dell’omessa vigilanza sull’uso dei dispositivi di protezione: si tratta di elementi costitutivi della colpa del debitore, la cui assenza deve essere provata dal datore ai sensi dell’art. 1218 cod. civ. Una volta provata la dinamica del fatto, sorge l’obbligo del datore di dimostrare di aver adempiuto a tutte le prescrizioni di sicurezza, compresa la vigilanza sul rispetto delle cautele.

Il Fatto

Il lavoratore, addetto al reparto trafila, ha agito nei confronti della società datrice di lavoro davanti al Tribunale di Piacenza per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un infortunio: mentre tagliava con una cesoia un tondino di ferro, è stato colpito all’occhio sinistro riportando una grave lesione corneale.

Il Tribunale ha respinto la domanda, ritenendo che il danno biologico permanente riconosciuto dall’INAIL coincidesse con quello accertato in sede civile e che non residuasse alcun danno differenziale; ha inoltre condannato il lavoratore alle spese. La Corte d’appello di Bologna, con la sentenza n. 568/2024, ha confermato il rigetto quanto alla responsabilità datoriale, pur compensando le spese in ragione della non uniforme giurisprudenza in materia. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 2087 cod. civ.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal riparto degli oneri di allegazione e prova nella responsabilità contrattuale, richiamando le Sezioni Unite n. 13533 del 2001: il creditore che agisce per l’inadempimento può limitarsi ad allegare la circostanza, mentre il debitore è gravato della prova del fatto estintivo, ossia dell’avvenuto adempimento.

Su questa linea si colloca Cass. n. 9817 del 2008, che ha qualificato come contrattuale la responsabilità ex art. 2087 cod. civ., precisando che il lavoratore deve provare l’esistenza dell’obbligazione, il danno e il nesso causale, mentre il datore deve dimostrare di aver apprestato tutte le misure per evitare il danno. La sentenza ha poi espressamente ritenuto non conforme alle Sezioni Unite l’orientamento che poneva a carico del lavoratore la prova del fatto costituente inadempimento. Nella stessa direzione si pone Cass. n. 12041 del 2020, che ha ricondotto le regole comuni della responsabilità contrattuale anche all’accertamento incidentale del reato in tema di danni differenziali.

La Corte prende quindi posizione critica sul principio invocato dalla Corte territoriale traendo spunto da Cass. n. 29909 del 2021: esso va correttamente delimitato nel senso che gli oneri del lavoratore sono soddisfatti con la sola allegazione dell’inadempimento. Parimenti, gli indici di nocività dell’ambiente e il nesso eziologico tra violazione e danno sono elementi costitutivi della colpa datoriale, che il debitore deve provare non essere sussistente. L’art. 2087 cod. civ. è norma proattiva e il lavoratore ha diritto a un ambiente non nocivo: il fattore di rischio si desume dall’inadempimento allegato e dal nesso causale provato.

Richiamando Cass. n. 25217 del 2023 e Cass. n. 25597 del 2021, la Corte esclude anche che il lavoratore debba provare la mancata adozione di misure atipiche. L’obbligazione di sicurezza si commisura oggi al criterio dell’eliminazione del rischio delineato dal d.lgs. n. 81/2008, che impone al datore valutazione dei rischi, informazione, formazione, addestramento e vigilanza. Ne deriva che la responsabilità non è obiettiva e il datore è ammesso alla prova liberatoria della mancanza di colpa.

Nel caso concreto il rigetto dell’appello si fonda su regole errate: il lavoratore aveva provato la dinamica dell’infortunio in modo preciso e incontestato, mentre la violazione dell’obbligo di vigilanza rientra negli obblighi datoriali. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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