Indennità di mobilità indebita per reintegra che elimina ex tunc la disoccupazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 854 del 09.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La reintegra nel posto di lavoro, conseguente all’accertata illegittimità del licenziamento, ricostituisce il rapporto ex tunc e fa venir meno lo stato di disoccupazione involontaria che costituisce l’evento determinante dello stato di bisogno. Le prestazioni previdenziali erogate in ragione di quel licenziamento — l’indennità di mobilità e l’indennità integrativa prevista dal Fondo di Solidarietà del Trasporto Aereo — divengono pertanto indebite per la sopravvenuta cessazione della causa che le giustificava (condictio ob causam finitam). È irrilevante l’ammontare dell’indennità risarcitoria eventualmente non integrale rispetto alle retribuzioni perdute, perché lo stato di disoccupazione sussiste o viene meno in relazione alla sola ricostituzione del rapporto e non può essere frazionato in proporzione al danno risarcito.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato la domanda del ricorrente volta a far dichiarare non dovuta la ripetizione, richiesta dall’INPS, delle somme erogate a titolo di indennità di mobilità e di indennità integrativa del Fondo di Solidarietà del Trasporto Aereo. Il licenziamento era stato annullato dal giudice con ordine di reintegrazione, eseguito, e con corresponsione di dodici mensilità a titolo risarcitorio.
Il giudice di appello aveva ritenuto indebiti i trattamenti anche per il periodo non coperto dall’indennità risarcitoria, considerati i circa venti mesi intercorsi tra licenziamento e reintegra. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo — con cui si deducevano la violazione e falsa applicazione degli artt. 52 l. n. 88/1989, 3 e 38 Cost. e art. 18, quarto comma, l. n. 300/1970 — è stato dichiarato infondato. La Corte ha ribadito che entrambe le indennità presuppongono lo stato di disoccupazione involontaria, che ne costituisce l’evento genetico.
La condizione di disoccupazione sorta con il licenziamento è venuta meno ex tunc per effetto dell’ordine di reintegra, che ha ricostituito il rapporto. Da ciò deriva la natura indebita delle somme inizialmente dovute, secondo lo schema della condictio ob causam finitam. La Corte richiama Cass. 22850/22, che, proprio in tema di indennità di mobilità, ha affermato che la prestazione diviene indebita a seguito della dichiarata illegittimità del licenziamento con ripristino del rapporto.
Il collegio precisa che lo stato di disoccupazione sussiste o meno in ragione della sola ricostituzione del rapporto, mentre è irrilevante l’ammontare dell’indennità risarcitoria che non copra l’intero periodo. La disoccupazione non può essere frazionata, non essendo configurabile solo in parte, nei limiti in cui il risarcimento sia inferiore alle retribuzioni perse.
Nessun vizio di legittimità costituzionale è ravvisabile per contrarietà all’art. 38 Cost.: la lamentata perdita di provvidenza economica attiene semmai al rapporto di lavoro, in relazione alla scelta del legislatore di apprestare una tutela compensativa non piena ma attenuata, e non al rapporto previdenziale, insensibile al quantum dell’indennità risarcitoria.
Il secondo motivo — incentrato sulla violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per omessa pronuncia sull’appello incidentale — è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza. Il ricorso non indica specificamente il contenuto del gravame incidentale, limitandosi a enunciarlo; e, quanto alla contestazione sulla restituzione al lordo delle ritenute, non riporta il calcolo degli importi lordi e netti, né l’ammontare preteso dall’INPS. La Corte richiama in proposito Cass. 6361/07, Cass. 15367/14 e Cass. 28072/21, secondo cui il ricorso ex art. 360, primo comma, n. 4, deve riportare puntualmente, nei suoi esatti termini, la domanda o eccezione non esaminata.
Il ricorso è stato conclusivamente respinto, con condanna del ricorrente alle spese secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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