Inammissibile il ricorso che chiede un nuovo apprezzamento delle prove documentali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18884 del 10.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La questione della violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile dinanzi alla Corte di legittimità solo se si alleghi che il giudice di appello abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, oppure prove disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, oppure abbia disatteso prove legali, oppure abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi probatori soggetti invece a prudente valutazione. Il sindacato sulla valutazione degli elementi probatori è riservato al giudice di merito ed è interdetto in sede di legittimità. Il motivo che sollecita un diverso apprezzamento e una diversa interpretazione dei documenti è pertanto inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente aveva lavorato alle dipendenze di una società affidataria di servizi in appalto, con inquadramento di operaio e mansioni di ripartitore e fattorino. Deduceva di avere in realtà svolto tali mansioni alle dirette dipendenze della società committente, eseguendo le consegne secondo orari e percorsi da questa indicati, con modulistica, abbigliamento e tesserino di riconoscimento forniti dalla committente e sotto il controllo di suoi ispettori. Era stato licenziato per la scadenza dell’appalto. Adiva il giudice del lavoro chiedendo l’accertamento del rapporto subordinato con la committente, la declaratoria di nullità del licenziamento per interposizione fittizia e la condanna alle differenze retributive.

Il Tribunale rigettava le domande ed è la sentenza d’appello, che confermava il rigetto, il provvedimento impugnato in Cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è affidato a un unico motivo, proposto per nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Il ricorrente assume che la Corte territoriale abbia ritenuto facenti piena prova il contratto di appalto e i suoi allegati, senza sottoporli ad apprezzamento critico.

La Corte ricostruisce i limiti del proprio sindacato. La doglianza sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo in presenza di ipotesi tipiche: prove poste a base della decisione senza essere state dedotte dalle parti, prove disposte d’ufficio oltre i limiti legali, prove legali disattese, oppure elementi probatori recepiti come facenti piena prova senza valutazione critica. Il Collegio richiama sul punto Cass. ord. n. 27000/2016, Cass. ord. n. 1229/2019 e Cass. ord. n. 6774/2022.

Nel caso concreto la Corte esclude che i giudici d’appello abbiano trattato i documenti come prova legale. Essi hanno invece esaminato tutte le deposizioni testimoniali, comprese quelle rese in controversie analoghe, per verificare se in concreto il rapporto si fosse svolto con modalità differenti dalle clausole del contratto di appalto. L’esito di tale accertamento, conseguente all’apprezzamento di tutte le fonti di prova, è stato nel senso della genuinità del contratto di appalto.

La Corte territoriale aveva già chiarito che, ove l’attività sia appaltabile, la liceità del contratto non dipende dal grado di specificità delle clausole, ma dalla sussistenza di una propria organizzazione e di un proprio rischio d’impresa in capo all’appaltatore; l’interposizione vietata può emergere solo dallo scostamento, sul piano esecutivo, rispetto al regolamento contrattuale. Il ricorrente non censura questo criterio, ma chiede a questa Corte una diversa lettura dei documenti.

La richiesta non è consentita in sede di legittimità. Il motivo è quindi inammissibile, poiché sollecita un nuovo apprezzamento di merito delle risultanze probatorie. Nessuna violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è riscontrabile nella sentenza impugnata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con condanna del ricorrente al rimborso in favore della controricorrente. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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