Ferie dopo la malattia interrompono il comporto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 582 del 08.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il lavoratore assente per malattia può mutare il titolo dell’assenza chiedendo di fruire delle ferie già maturate, così interrompendo il decorso del periodo di comporto. La richiesta di ferie con decorrenza dal primo giorno lavorativo successivo alla cessazione della documentata assenza per malattia esprime la volontà di assentarsi per titolo diverso e interrompe la maturazione del comporto alla scadenza della certificazione medica. Il datore di lavoro, di fronte alla richiesta di conversione dell’assenza in ferie e nell’esercizio del potere di collocazione temporale delle stesse ai sensi dell’art. 2109, secondo comma, cod. civ., è tenuto a una valutazione adeguata della posizione del lavoratore, esposto alla perdita del posto per scadenza del comporto. Il principio di conversione delle cause di assenza opera in tutte le sue implicazioni nei reciproci rapporti tra le ipotesi di sospensione dell’obbligo lavorativo.

Il Fatto

La società datrice di lavoro aveva intimato il licenziamento al lavoratore per superamento del periodo di comporto. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva dichiarato illegittimo il recesso e la Corte d’Appello di Napoli aveva confermato la decisione.

Secondo la Corte di merito erano stati erroneamente computati cinque giorni di assenza dell’agosto 2016, in realtà riferibili a ferie autorizzate in prosecuzione della malattia. Il lavoratore aveva chiesto e ottenuto quei giorni di ferie, collocati in prossimità della chiusura aziendale per pausa estiva, senza dover precisare la volontà di interrompere il computo del comporto. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 2110 cod. civ. e della disciplina contrattuale collettiva dei metalmeccanici. La ricorrente sosteneva che, in presenza di giorni festivi o non lavorati tra due episodi di malattia, dovesse presumersi la continuità della malattia e che quei giorni andassero computati nel comporto, salvo prova contraria a carico del lavoratore.

La Corte ha respinto la censura richiamando la giurisprudenza risalente e costante. Al lavoratore assente per malattia è consentito mutare il titolo dell’assenza con la richiesta di fruizione delle ferie già maturate, al fine di sospendere il decorso del comporto. La facoltà di sostituire le ferie all’assenza per malattia non è incondizionata, ma il datore di lavoro è tenuto a una considerazione adeguata della posizione del dipendente, esposto alla perdita del posto.

La Corte ha poi ricordato che, per effetto della sentenza n. 616 del 1987 della Corte costituzionale, è stato introdotto nell’ordinamento il principio di conversione delle cause di assenza dal lavoro. Tale principio opera in tutte le sue implicazioni, con la conseguenza che anche il periodo di comporto diviene suscettibile di interruzione per effetto della richiesta del dipendente di godere del periodo feriale, che il datore deve concedere anche in costanza di malattia.

Nel caso concreto la Corte ha rilevato che non vi era prova della possibilità per il lavoratore di beneficiare di istituti contrattuali alternativi alle ferie e che, al contrario, le ferie erano state autorizzate in prosecuzione della malattia. La domanda di ferie con decorrenza dal primo giorno lavorativo successivo alla cessazione dell’assenza documentata esprime la volontà di assentarsi per un titolo diverso, interrompendo la maturazione del comporto alla scadenza della certificazione medica.

La conferma della sentenza impugnata ha reso ultroneo l’esame del secondo motivo, relativo alla dedotta violazione dei principi di correttezza e buona fede nell’informazione fornita al lavoratore. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della società alle spese, distratte in favore del difensore antistatario, e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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