Contribuzione figurativa CIG calcolata sulla retribuzione normale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 855 del 09.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contribuzione figurativa connessa al trattamento di cassa integrazione guadagni, il valore retributivo da assumere a base del calcolo non è costituito dalla retribuzione effettivamente percepita nel periodo immediatamente precedente, ma dalla retribuzione normale, comprensiva di tutti gli elementi di carattere continuativo che compongono la retribuzione spettante nel periodo che precede la risoluzione del rapporto di lavoro. Trova applicazione, ratione temporis, la disciplina dell’art. 7, comma 9, legge n. 223/1991, che richiama il comma 1 della medesima norma, e non l’art. 8, comma 1, legge n. 155/1981, che regola ipotesi diverse. Ne consegue che la pretesa di includere nella base di calcolo gli emolumenti extramensili secondo il criterio della retribuzione effettiva è infondata, mentre le censure sulla ripartizione dell’onere della prova restano inammissibili quando non si confrontano con la ratio decidendi fondata sul criterio della retribuzione normale.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico, aveva chiesto il ricalcolo della pensione includendo nella base retributiva pensionabile annua i contributi figurativi relativi agli emolumenti extramensili maturati nel periodo di fruizione della cassa integrazione guadagni, con condanna dell’Istituto previdenziale al pagamento dei ratei differenziali. Il Tribunale aveva accolto la domanda, respingendo le eccezioni di improponibilità per mancanza di domanda amministrativa e di decadenza.

La Corte d’appello ha poi accolto il gravame dell’Istituto previdenziale. Ha ritenuto che per il valore della contribuzione figurativa occorra fare riferimento alla retribuzione cui è riferito il trattamento di integrazione salariale, ossia la retribuzione normale spettante nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto, e non quella concretamente percepita. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui si deduceva la mancata impugnazione, da parte dell’Istituto, di un capo della sentenza di primo grado, con conseguente inammissibilità del gravame. Il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità: il ricorrente non indica dove e quando abbia proposto analoga eccezione in appello, né riporta il contenuto dell’atto di appello avversario, così che la Corte non è posta in condizione di verificare la fondatezza della censura, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.

Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono dichiarati infondati. La Corte rileva che la Corte d’appello ha correttamente interpretato la domanda, che faceva riferimento alle modalità di calcolo del valore retributivo della contribuzione figurativa e chiedeva l’inclusione degli emolumenti extramensili percepiti in costanza di lavoro, con l’indicazione della tredicesima solo in via subordinata nelle conclusioni. La sentenza impugnata non presenta, inoltre, i lamentati difetti di motivazione.

Il nucleo del principio è sviluppato in relazione al quarto e quinto motivo, dichiarati inammissibili. La Corte ribadisce che la Corte d’appello ha disatteso il criterio della retribuzione effettivamente percepita e ha applicato il parametro della retribuzione normale, comprensiva di tutti gli elementi che compongono la retribuzione spettante nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto. Trova applicazione, ratione temporis, l’art. 7, comma 9, legge n. 223/1991, che calcola tali contributi al 100% per i primi dodici mesi e all’80% dal tredicesimo al trentaseiesimo mese. Correttamente non è stata applicata la disciplina dell’art. 8, comma 1, legge n. 155/1981, che concerne ipotesi diverse, come già affermato dalla giurisprudenza richiamata.

Pertanto la questione relativa alla ripartizione dell’onere della prova, prospettata dal ricorrente, non ha costituito effettiva ragione della decisione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese di lite e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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