Divieto di detenzione armi illegittimo se fondato su segnalazione non verificata (TAR Piemonte n. 1486 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di divieto di detenzione di armi e munizioni e di revoca della licenza di porto d’armi, l’Amministrazione non può recepire acriticamente una segnalazione dell’Autorità di polizia o una denuncia, traendone un automatico giudizio di inaffidabilità. Il potere discrezionale di cui all’art. 39 r.d. 18 ottobre 1931 n. 773 deve essere esercitato con adeguata istruttoria e congrua motivazione, mediante un’autonoma valutazione dei fatti e un giudizio prognostico sulla personalità dell’interessato. Il pericolo di abuso delle armi non può fondarsi su un singolo episodio privo di gravità e di rilevanza penale, né su un mero gesto di stizza. L’illegittimità del provvedimento prefettizio si propaga in via derivata all’atto del Questore che su di esso si fondi.

Il Fatto

Il ricorrente ospitò la madre, affetta da una sindrome ansiosa-depressiva e in terapia farmacologica, in attesa della conclusione dei lavori di ristrutturazione della sua abitazione. Dopo alcuni giorni, il cane dell’uomo manifestò disturbi gastrointestinali per il cibo somministrato dalla donna. Il ricorrente la richiamò, invitandola a non ripetere quel comportamento.

La madre percepì il richiamo come un rimprovero irato e riferì di essere stata aggredita verbalmente e che una pentola, calciata dal figlio, l’avrebbe urtata. I Carabinieri ritirarono cautelativamente armi e titolo di polizia. Il Prefetto di Alessandria, con decreto notificato in data 2 agosto 2024, irrogò il divieto di detenzione di armi e munizioni. Il Questore revocò poi la licenza di porto di fucile ad uso caccia. Il ricorrente impugnò entrambi i provvedimenti davanti al TAR Piemonte.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Il decreto prefettizio difetta di adeguata ricostruzione dei fatti e di congrua motivazione sulle ragioni della ritenuta inaffidabilità. Il TAR richiama il costante orientamento secondo cui, di fronte a denunce o segnalazioni, l’Amministrazione non può limitarsi a richiamarle acriticamente né trarre dalle stesse un automatico giudizio negativo, ma deve operare un’autonoma valutazione dei fatti (TAR Campania, Salerno, Sez. II, 16 marzo 2017, n. 457).

Il potere discrezionale va esercitato nel rispetto dei canoni di coerenza logica e ragionevolezza, dando conto dell’istruttoria espletata. Il pericolo di abuso delle armi non solo deve essere comprovato, ma richiede una valutazione non solo del singolo episodio, ma anche della personalità del soggetto, idonea a fondare un giudizio prognostico di sopravvenuta inaffidabilità: la mera denuncia non è sufficiente (TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 1° aprile 2025, n. 1107; TAR Lazio, Roma, Sez. I ter, 29 dicembre 2025, n. 23881; TAR Sicilia, Palermo, Sez. IV, 30 dicembre 2025, n. 2989).

Il giudizio negativo deve collegarsi a fatti che, per gravità, reiterazione e incidenza sulla vita familiare e sociale, siano idonei a compromettere l’affidabilità (Cons. Stato, Sez. III, 9 giugno 2014, n. 2907). Occorre inoltre che le circostanze fattuali siano acclarate, per non sacrificare l’interesse legittimo su denunce infondate (TAR Marche, Sez. I, 10 maggio 2012, n. 313).

Nel caso concreto manca ogni accertamento delle condotte ascritte, che risultano prive di rilevanza penale e di gravità. Il diverbio è stato verosimilmente enfatizzato dalla madre. Anche ammettendo i fatti come riferiti, il gesto di stizza non è sintomatico di personalità violenta: la convivenza è proseguita senza ulteriori contrasti, il che esclude una spiccata conflittualità familiare. Il singolo episodio è insufficiente a incrinare l’affidabilità del ricorrente.

Il cattivo uso del potere discrezionale determina l’illegittimità del decreto prefettizio e, in via derivata, del provvedimento del Questore che su di esso si fonda. Il TAR annulla i provvedimenti impugnati e compensa le spese, ferma la rifusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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