Occupazione sine titulo di area demaniale: difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Lazio n. 3801 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda con cui la pubblica amministrazione invoca il ristoro economico per l’occupazione sine titulo di un proprio immobile rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia meramente patrimoniale involgente un diritto soggettivo e non l’esercizio di pubblici poteri. Analogamente, la controversia in cui un privato contesti la natura demaniale dell’area occupata spetta al giudice ordinario. La prospettata invalidità o inefficacia della cessione volontaria intervenuta tra terzi, da cui deriverebbe l’insussistenza della proprietà pubblica o della demanialità, costituisce questione pregiudiziale dedotta dal privato per negare il diritto vantato dall’amministrazione, da decidersi incidenter tantum ad opera del giudice munito di giurisdizione.

Il Fatto

Il ricorrente ha trasposto in sede giurisdizionale il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, a seguito di opposizione, per contestare il provvedimento con cui il Comune ha ingiunto il pagamento di una somma a titolo di indennità e sanzione per occupazione sine titulo di un’area censita al catasto terreni, per il periodo 2018/2022, sull’assunto che la stessa apparterrebbe al demanio stradale.

Il ricorrente ha dedotto la giurisdizione del giudice amministrativo, l’occupazione ultradecennale dell’area da parte della propria famiglia, l’inefficacia della procedura espropriativa per mancata immissione in possesso, l’erroneità del presupposto della destinazione a demanio stradale e l’illegittimità della disciplina regolamentare comunale sul canone unico. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via pregiudiziale l’eccezione di carenza di giurisdizione, richiamando un proprio precedente su caso analogo. Il criterio di individuazione è il petitum sostanziale, ossia l’oggetto effettivo della domanda.

Nel caso di specie la pretesa dell’ente si fonda sulla ritenuta lesione del diritto di proprietà, mentre la difesa del privato si incentra sull’insussistenza di un valido atto di acquisto in capo all’amministrazione, tanto per la prevalenza del proprio titolo per usucapione quanto per l’asserita invalidità o inefficacia della cessione volontaria conclusa tra la controinteressata e la parte pubblica.

Il TAR applica il costante insegnamento del giudice della giurisdizione: la domanda con cui la pubblica amministrazione invoca il risarcimento del danno conseguente all’occupazione sine titulo di un proprio immobile appartiene al giudice ordinario, trattandosi di controversia meramente patrimoniale. Parimenti, la controversia in cui un privato contesti la natura demaniale di un’area da lui occupata spetta al giudice ordinario.

Non coglie nel segno il richiamo a quel precedente del Consiglio di Stato che riconosce la cognizione incidenter tantum del giudice amministrativo sulla contestata demanialità: tale ipotesi riguarda una questione incidentale rispetto a una domanda ricadente nella giurisdizione amministrativa, evenienza che non ricorre quando la questione è posta per paralizzare una pretesa risarcitoria dell’amministrazione per occupazione abusiva.

La prospettata invalidità o inefficacia della cessione volontaria tra terzi, da cui deriverebbe l’insussistenza della proprietà pubblica o della demanialità, rappresenta soltanto una questione pregiudiziale dedotta dal privato per negare il diritto soggettivo al ristoro vantato dall’ente, da decidersi incidenter tantum ad opera del giudice munito di giurisdizione.

Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la causa potrà essere riproposta ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le peculiarità del caso giustificano la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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