Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nel riconoscimento CAR (TAR Lazio n. 3797 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione, in via di autotutela e in corso di giudizio, del provvedimento che riconosce il bene della vita richiesto dal ricorrente determina la cessazione della materia del contendere. La declaratoria prescinde dalla fondatezza originaria del ricorso e si fonda sull’esaurimento dell’interesse azionato. Ai fini delle spese processuali, la condanna dell’amministrazione segue il principio della soccombenza virtuale, che valorizza la sequenza temporale degli atti: il nuovo provvedimento è stato adottato solo dopo l’introduzione del ricorso e in ottemperanza a una pronuncia del giudice d’appello. Il criterio consente di porre le spese a carico della parte resistente anche in assenza di una pronuncia di annullamento.

Il Fatto

Una società ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il provvedimento con cui il Gestore dei Servizi Energetici aveva respinto la richiesta di riconoscimento di un impianto come cogenerazione ad alto rendimento, ai sensi del d.lgs. 20/2007, come integrato dal d.m. 4 agosto 2011, e l’accesso al regime di sostegno del d.m. 5 settembre 2011 per la produzione dell’anno 2022.

La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi, oltre all’erronea qualificazione dell’intervento come mero ammodernamento anziché come nuova unità di cogenerazione. In corso di giudizio, a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato n. 5974/2025, il Gestore ha accolto la richiesta, annullato in autotutela il diniego e riconosciuto il sostegno per il 2022. La ricorrente ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con spese a carico della resistente.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rileva che l’istante ha conseguito il bene della vita cui aspirava mediante la proposizione del ricorso. Il riconoscimento della qualifica CAR e l’accesso al regime di sostegno sono stati accordati dal Gestore con provvedimento sopravvenuto. L’interesse azionato risulta pertanto integralmente soddisfatto.

Da ciò discende la declaratoria di cessazione della materia del contendere, che il Collegio fonda richiamando il proprio orientamento, segnatamente TAR Lazio, sez. V-bis, n. 8533 del 2023. La pronuncia conferma che la definizione non richiede l’esame dei motivi di ricorso, una volta venuta meno la ragione del contendere.

La parte più significativa concerne il regolamento delle spese. Il Collegio applica il principio della soccombenza virtuale e condanna il Gestore dei Servizi Energetici al pagamento di euro 2.500, oltre IVA e c.p.a. La decisione si fonda su due elementi convergenti: la nuova determinazione è stata assunta in via di autotutela solo in seguito all’introduzione del giudizio, e in ottemperanza alla pronuncia del Consiglio di Stato n. 5974/2025.

La condanna presuppone, dunque, che l’azione giudiziaria abbia svolto una funzione causale rispetto all’esito favorevole. Il criterio della soccombenza virtuale opera come correttivo rispetto alla regola della soccombenza formale, evitando che l’amministrazione tragga vantaggio dall’essere intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso. La sequenza temporale degli atti diventa così il parametro per allocare il costo del processo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *