Indennità di reggenza al DSGA facente funzioni: no, spetta quella di direzione (Corte dei Conti Sez. contr. Liguria n. 183 del 17.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento dell’indennità di reggenza prevista dall’art. 69, comma 2, CCNL Scuola 4 agosto 1995 presuppone la qualifica di DSGA titolare che assuma un ulteriore incarico presso altro istituto scolastico. Al soggetto che, privo di tale qualifica, sia assistente amministrativo di ruolo con incarico di DSGA facente funzioni, spetta invece l’indennità di direzione ex art. 56 CCNL 2006-2009, con onere a carico dell’istituto scolastico. Per i contratti stipulati dal 1° maggio 2024 trova applicazione, in luogo della disciplina previgente, l’art. 57 CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, entrato in vigore decorso il periodo dilatorio di tre mesi dalla sottoscrizione definitiva del 18 gennaio 2024. I contratti che dispongono diversamente sono non regolari.

Il Fatto

La vicenda riguarda sette contratti stipulati, tra il 27 settembre 2023 e il 13 luglio 2024, tra il dirigente scolastico di un istituto comprensivo e un dipendente incaricato di svolgere le funzioni di DSGA in via temporanea, a seguito dell’assenza per maternità della titolare e dell’esito infruttuoso di tre procedure di interpello.

I contratti riconoscevano al dipendente l’indennità di reggenza di cui all’art. 69, comma 2, CCNL Scuola 4 agosto 1995, con onere sul capitolo di bilancio del Ministero. La Ragioneria territoriale dello Stato negava il visto, rilevando che l’interessato non era DSGA titolare, bensì assistente amministrativo di ruolo con incarico di DSGA facente funzioni presso altro istituto. L’amministrazione dava comunque seguito ai provvedimenti ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n. 123/2011, ottenendo la registrazione con visto sotto la propria responsabilità. Gli atti erano così trasmessi alla Sezione regionale di controllo per il controllo successivo di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce il quadro normativo di riferimento, incentrato sul contrasto tra l’art. 69, comma 2, CCNL Scuola 4 agosto 1995 e l’art. 56, comma 1, CCNL 2006-2009. La prima disposizione riconosce l’indennità di reggenza ai titolari che assumano la reggenza; la seconda attribuisce l’indennità di direzione al personale che sostituisce la figura professionale del DSGA o ne svolge le funzioni.

All’esito dell’istruttoria, l’amministrazione ha confermato che l’interessato è assistente amministrativo di ruolo, con incarico annuale di DSGA facente funzioni. Il tenore letterale dell’art. 69, comma 2 è chiaro nel riservare l’indennità di reggenza ai soli DSGA titolari. Ne consegue l’applicabilità dell’indennità di direzione ex art. 56 CCNL 2006-2009, il cui onere grava sull’istituto scolastico e non sullo Stato.

La Sezione supera le ragioni di “equità” addotte dall’amministrazione, fondate su una pretesa disparità di trattamento del facente funzioni rispetto al titolare. Richiama la Cass. n. 19684 dell’11 luglio 2023, secondo cui il principio della retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost. non impone l’automatica equiparazione al trattamento delle mansioni superiori, e la parità di trattamento non può essere invocata per sindacare le scelte riservate alla contrattazione collettiva.

Quanto ai contratti stipulati dal 1° maggio 2024, la Corte rileva che il CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 disciplina la sostituzione del titolare di incarico di DSGA all’art. 57, richiamando l’indennità di cui all’art. 56. L’art. 59, comma 1 fissa l’entrata in vigore al giorno 1 del mese successivo al periodo dilatorio di tre mesi dalla sottoscrizione del 18 gennaio 2024: la tesi dell’amministrazione sulla non applicabilità della nuova disciplina è quindi respinta.

La documentazione ulteriormente prodotta non muta l’esito: i documenti sull’indennità dei DSGA in “condivisione” riguardano fattispecie estranea, mentre la nota del MEF sul pagamento delle indennità agli assistenti amministrativi rafforza la qualificazione del rapporto come sostituzione e non come reggenza. La Sezione dichiara pertanto la non regolarità dei sette contratti e dispone la trasmissione del dispositivo all’istituto e alla Ragioneria territoriale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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