Indennità di reggenza DSGA solo ai titolari di ruolo (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 57 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità di reggenza prevista dall’art. 69, comma 2, CCNL comparto scuola 04/08/1995 spetta esclusivamente al DSGA titolare di ruolo che assuma un incarico aggiuntivo presso altro istituto. Essa non compete all’assistente amministrativo già incaricato di funzioni superiori di DSGA in altra scuola, poiché la sostituzione da parte di un non titolare integra un’ipotesi di mansioni superiori, disciplinata dal comma 1 della medesima norma e retribuita con l’indennità di funzioni superiori. Le due indennità sono alternative e riposano su presupposti soggettivi distinti: la titolarità della funzione nel primo caso, il mero svolgimento sostitutivo nel secondo. La contrattazione integrativa regionale riserva la reggenza ai soli DSGA di ruolo, richiedendo l’anzianità nel ruolo e non nell’incarico. Il contratto che riconosca l’indennità di reggenza a un assistente amministrativo è pertanto illegittimo e non supera il controllo preventivo di regolarità.
Il Fatto
Il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte individuava, con provvedimento del settembre 2023, un’assistente amministrativa già in servizio con incarico di DSGA facente funzione presso un istituto comprensivo, per l’affidamento di un ulteriore incarico annuale di DSGA presso un diverso istituto comprensivo per l’anno scolastico 2023/2024. Nel maggio 2024 l’istituto conferiva la funzione di DSGA reggente con decorrenza giuridica ed economica dall’inizio dell’anno scolastico, riconoscendo l’indennità di reggenza di cui all’art. 69, comma 2, CCNL 04/08/1995.
La Ragioneria territoriale dello Stato opponeva osservazione ostativa al visto, ritenendo che la fattispecie non integrasse una reggenza e che l’emolumento non fosse riconoscibile. L’istituto chiedeva l’ammissione al visto ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011, eccependo una disparità di trattamento rispetto ai DSGA di ruolo. La questione giungeva così all’esame collegiale della Sezione di controllo.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla deliberazione n. 24/2025/SRCPIE/SUCC del 5 marzo 2025, dalla cui motivazione dichiara di non avere elementi per discostarsi. L’art. 69 del contratto collettivo disciplina due ipotesi distinte: il comma 1 prevede l’indennità di funzioni superiori per chi sostituisce il DSGA senza esserne titolare; il comma 2 prevede l’indennità di reggenza, pari al cinquanta per cento della prima, per chi assume la reggenza degli uffici. Le due indennità sono tra loro alternative.
Il criterio discretivo è soggettivo. Rileva la titolarità della funzione in capo al sostituto, non la durata della sostituzione né i caratteri dell’incarico oggetto di sostituzione. L’indennità di reggenza è riservata ai soli titolari della funzione; l’indennità di funzioni superiori ai soggetti non titolari chiamati a svolgere mansioni superiori in sostituzione. La distinzione trova conferma nei diversi importi e nella disciplina del CCNL comparto istruzione e ricerca 2019-2021, che all’art. 57, commi 2 e 5, continua a tenere separati i due trattamenti.
Nel caso concreto, l’interessata è assistente amministrativa di ruolo e non DSGA titolare. L’incarico annuale di sostituzione del DSGA svolto presso il primo istituto è esercitato quale facente funzioni e non le conferisce la titolarità del profilo. La disciplina della contrattazione integrativa regionale indica il ricorso alla reggenza da parte dei DSGA titolari di altri istituti quale extrema ratio, operando solo se, esperite le operazioni di assegnazione delle sostituzioni agli assistenti amministrativi, residuino posti disponibili. Il ricorso alla reggenza non è pertanto praticabile per gli assistenti amministrativi, il cui profilo professionale non contempla tra le proprie funzioni la reggenza, ma soltanto la sostituzione. La procedura di reclutamento richiede l’anzianità nel ruolo di DSGA e non nell’incarico.
Non è invocabile l’art. 19, comma 5-bis, del decreto legge n. 98/2011, che regola l’indennità dei DSGA assegnati a istituti sottodimensionati “in comune” con altre scuole, non risultando in atti che l’istituto sia sottodimensionato. Quanto alla lamentata disparità di trattamento, la Sezione richiama la Corte costituzionale 7 maggio 2024, n. 78: la violazione del principio di uguaglianza sussiste solo quando situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso. Nel caso di specie le situazioni non sono assimilabili, poiché il DSGA è titolare delle funzioni per appartenenza a un ruolo diverso, accertato con selezione concorsuale. La Sezione ricusa dunque il visto e la registrazione del contratto, non integrando la sostituzione posta in essere un incarico di reggenza.
Nota della Redazione
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