Estinzione del giudizio di conto per decorso del quinquennio dal deposito (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 150 del 26.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto si estingue per il decorso di cinque anni dal deposito del conto presso la segreteria della sezione, quando non sia stata depositata la relazione istruttoria prevista dall’art. 145, comma 4, cod. giust. cont. né siano state elevate contestazioni a carico del contabile. L’art. 150, comma 1, cod. giust. cont. configura un’estinzione di carattere sostanziale, automatico e oggettivo, che opera ex lege indipendentemente da una pronuncia formale, la quale resta necessaria per le conseguenti determinazioni in ordine alla comunicazione all’amministrazione e al pubblico ministero e alla restituzione degli atti. Il termine decorre dal perfezionamento del deposito, che alla data del 17 luglio 2018 poteva avvenire mediante posta elettronica certificata secondo la disciplina transitoria del decreto del Presidente della Corte dei conti n. 98/2015, e non dal successivo reinvio del conto tramite il sistema informativo SIRECO, al quale non può attribuirsi alcuna valenza interruttiva o novativa.
Il Fatto
La vicenda riguarda il rendiconto di un’economa di un ateneo per l’esercizio 2017. Il conto, inviato a mezzo posta elettronica certificata il 17 luglio 2018 e poi reimmesso nel sistema informativo della Corte il 3 dicembre 2019, presentava una serie di criticità di gestione e di rendicontazione segnalate dal magistrato istruttore nella relazione del 3 dicembre 2024, che ne chiedeva la sottoposizione al Collegio per il non discarico dell’agente.
Costituitasi in giudizio, l’agente contabile ha eccepito in via preliminare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 150 cod. giust. cont., per essere la relazione istruttoria intervenuta oltre il quinquennio dal deposito. Il pubblico ministero ha concluso per il rigetto dell’eccezione e per la dichiarazione di irregolarità del conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal dato testuale dell’art. 150, comma 1, cod. giust. cont., che collega l’estinzione al decorso di cinque anni dal deposito del conto senza che sia sopravvenuta la relazione di cui all’art. 145, comma 4, o una contestazione da parte dell’amministrazione, degli organi di controllo o del pubblico ministero con contestuale istanza di fissazione d’udienza.
Accertato che il conto era stato depositato a mezzo PEC il 17 luglio 2018 e che la presa in carico non si era formalmente perfezionata per disfunzioni operative connesse all’avvio del nuovo applicativo, la Sezione ha ricondotto il perfezionamento del deposito al massimo al 18 luglio 2018.
Alla data rilevante era applicabile la disciplina transitoria delle istruzioni allegate al decreto del Presidente della Corte dei conti n. 98/2015, che consentiva il deposito mediante posta elettronica certificata. Il sistema SIRECO è entrato definitivamente in vigore solo con il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 126 del 24 maggio 2022.
Poiché la relazione istruttoria è stata depositata il 3 dicembre 2024, oltre il quinquennio decorrente dal 18 luglio 2018, il giudizio è estinto. Il successivo invio a sistema del 3 dicembre 2019 è privo di efficacia interruttiva o novativa: ammettere il contrario introdurrebbe una causa di sospensione non prevista e consentirebbe una dilazione indefinita del deposito.
Nessun rilievo assumono la sospensione feriale dei termini e quella emergenziale, trattandosi di attività demandata al giudice istruttore. La pronuncia resta necessaria, ai sensi dell’art. 150, comma 2, per la comunicazione all’amministrazione e al pubblico ministero e per la restituzione degli atti.
Nota della Redazione
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