Uso dell’autovettura di servizio per il tragitto casa-lavoro e applicazione della nuova disciplina sulla colpa grave (Corte dei Conti Sez. III App. n. 112 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra gli estremi della colpa grave la condotta dell’amministratore locale che, in violazione della disciplina normativa di settore (art. 3 del d.p.c.m. 25 settembre 2014) e del provvedimento di assegnazione, utilizzi sistematicamente e senza autorizzazione l’autovettura di servizio ad uso non esclusivo per lo spostamento tra l’abitazione e il luogo di lavoro, trattentendola presso la propria residenza. La nuova definizione di colpa grave recata dall’art. 1, comma 1, della legge n. 20 del 1994, come modificato dalla legge n. 1 del 2026, si applica ai giudizi pendenti e include la violazione di fonti secondarie come il d.p.c.m., quando la norma violata sia chiara e precisa e l’inosservanza sia inescusabile e grave. La presunzione di buona fede dei titolari di organi politici, introdotta dall’art. 1, comma 1-ter, della legge n. 20 del 1994, non opera per le condotte poste in essere direttamente dall’organo politico al di fuori dell’ambito di competenza degli uffici. L’illecito arricchimento dell’agente esclude l’applicazione dei limiti quantitativi alla condanna di cui all’art. 1, comma 1-octies, della legge n. 20 del 1994.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Corte dei conti per il Lazio citava in giudizio un amministratore locale, già Vicesindaco di un Comune colpito dal sisma, per il danno erariale cagionato dall’illegittimo utilizzo dell’autovettura di servizio e della tessera Telepass di proprietà comunale. L’uso contestato concerneva spostamenti pressoché quotidiani tra Roma, ove l’amministratore risiedeva, e la sede del mandato, trattenendo il mezzo presso la propria abitazione. In relazione ai medesimi fatti, pendeva un procedimento penale per l’ipotesi di peculato. La Sezione giurisdizionale regionale, in parziale accoglimento della domanda, condannava l’amministratore al risarcimento del danno, quantificato in via equitativa in euro 6.071,06, con applicazione del potere riduttivo. Avverso tale decisione proponeva appello il soccombente, deducendo, tra l’altro, la violazione del diritto alla prova, l’assenza di danno e la corretta applicazione della normativa sull’uso delle autovetture.
La Motivazione della Corte
La Corte d’appello, esaminati preliminarmente i motivi di natura processuale, ha rigettato le censure relative alla mancata ammissione delle prove richieste dall’appellante. Ha ritenuto il corredo probatorio già acquisito agli atti ampiamente sufficiente per la decisione e ha qualificato come superflue le testimonianze richieste, in quanto, a prescindere dal loro esito, la condotta di utilizzo dell’auto per il tragitto casa-lavoro si poneva comunque in violazione della normativa di riferimento, che l’amministratore era tenuto a conoscere.
Nel merito, il Collegio ha confermato l’antigiuridicità della condotta, evidenziando come l’art. 3 del d.p.c.m. 25 settembre 2014 consenta l’uso delle autovetture ad uso non esclusivo solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, escludendo espressamente il tragitto tra abitazione e luogo di lavoro. Ha altresì rilevato che il provvedimento di assegnazione dell’auto, emanato dal Segretario comunale, subordinava il trattenimento del mezzo presso l’abitazione a una specifica autorizzazione, mai richiesta né ottenuta dall’appellante per un periodo di circa un anno.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha applicato la nuova definizione di colpa grave introdotta dall’art. 1, comma 1, della legge n. 20/1994, come novellato dalla legge n. 1 del 2026, rilevante ai sensi dell’art. 6 per i giudizi pendenti. Ha ritenuto che la violazione della disciplina, caratterizzata da chiarezza e precisione, fosse manifesta, stante l’inescusabilità e la massima gravità di una condotta sistematica, protrattasi per un anno e posta in essere da un soggetto che, per il ruolo rivestito, non poteva ignorarne l’illegittimità. Ha, quindi, escluso l’operatività della presunzione di buona fede di cui all’art. 1, comma 1-ter, trattandosi di condotta propria dell’organo politico, non riconducibile all’approvazione di atti di competenza degli uffici.
In punto di danno, la Corte ha accolto solo parzialmente il motivo relativo alla quantificazione, escludendo l’addebito di una spesa di manutenzione riferibile a un periodo antecedente all’assunzione delle funzioni. Ha, invece, valorizzato il comportamento dell’amministrazione che, pur a conoscenza della situazione, non era intervenuta, configurando un’ipotesi di concorso nella produzione del danno, ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 20/1994. Ha pertanto rideterminato equitativamente il danno in euro 5.000,00. Infine, ha ritenuto non applicabili i nuovi limiti quantitativi alla condanna di cui all’art. 1, comma 1-octies, vertendosi in ipotesi di illecito arricchimento dell’agente, che aveva tratto utilità dall’uso sostanzialmente esclusivo del mezzo.
Nota della Redazione
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