Variante contrattuale non ammissibile al visto se il contratto base è inefficace (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 82 del 03.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’atto di sottomissione che modifica un contratto di servizi è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, in quanto espressione dello ius variandi sugli elementi essenziali di un contratto già a sua volta sottoposto a controllo. Se il contratto principale non è mai stato ammesso al controllo, il decreto di approvazione e il contratto stesso sono inefficaci: difetta la condicio iuris del visto. Ne segue la non ammissibilità al visto della variante, che opera su un rapporto contrattuale privo di efficacia. La mancata trasmissione degli atti presupposti integra autonomo profilo ostativo, perché sottrae al Collegio i parametri essenziali di raffronto e interrompe la sequenza procedimentale del controllo.
Il Fatto
Il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria approvava, con decreto prot. n. 901 del 21/10/2024, un atto di sottomissione recante variante a un precedente contratto di affidamento di servizi di progettazione, relativo alla realizzazione di una nuova sede di un Comando Regionale della Guardia di Finanza. L’importo complessivo dell’intervento rimaneva confermato, con tempi distinti per il progetto di fattibilità tecnico-economica e per il progetto esecutivo.
Il decreto era trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Calabria in data 24/03/2025. L’Ufficio di controllo formulava cinque rilievi, chiedendo chiarimenti sull’atto presupposto, sui poteri di firma del dirigente sottoscrittore e sull’esito del controllo della Ragioneria territoriale. Quest’ultima comunicava che l’atto non aveva superato il controllo preventivo di regolarità contabile. L’Amministrazione rispondeva senza produrre il contratto principale né il decreto di delega richiamato, e la questione era deferita al Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il perimetro del controllo. La variante contrattuale, in quanto modificativa di un contratto originario già soggetto a controllo, è parimenti sottoposta al controllo preventivo di legittimità, secondo l’orientamento che vi ricomprende tutti gli atti integrativi che comportano esercizio dello ius variandi sugli elementi essenziali del contratto.
Dall’istruttoria emerge però un dato dirimente: il decreto di approvazione del contratto principale, rientrante nella previsione dell’art. 3, comma 1, lettera g), della legge n. 20/1994, non è mai stato sottoposto al controllo preventivo. Il contratto modificato non è stato prodotto nemmeno durante l’esame della variante. Ne deriva che decreto e contratto principale sono inefficaci.
La Corte richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui il visto costituisce il momento integrativo dell’efficacia dell’atto: l’art. 3, comma 1, lettera g), della legge n. 20/1994 e la condicio iuris del visto impediscono l’esecuzione del contratto in sua assenza (Consiglio di Stato n. 9844/2022; TAR Catania n. 161/2024). L’atto di sottomissione modifica quindi un rapporto contrattuale che, al tempo della variante, è privo di efficacia.
La Corte aggiunge che l’omessa trasmissione del contratto originario ha precluso ogni controllo sul contratto modificativo, creando un vulnus nella funzione di controllo e sottraendo i parametri essenziali di raffronto, come affermato nella deliberazione della Sezione regionale per la Toscana n. 79/2023. Il profilo ha natura dirimente e assorbe ogni altro rilievo.
Solo per completezza, il Collegio esamina gli ulteriori profili. Quanto ai poteri di firma del dirigente non generale, l’Amministrazione ha integrato il decreto richiamando un atto di delega, ma non ha trasmesso il decreto stesso né indicato in quale fattispecie delegata rientrasse l’atto. Quanto alla copertura finanziaria, nessun documento è stato prodotto. Anche per tali aspetti l’atto non può essere ammesso al visto. La Corte ricusa pertanto il visto e la registrazione del decreto.
Nota della Redazione
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