Reperibilità e indennità: serve un obbligo contrattuale specifico (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 33063 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La reperibilità prevista dalla disciplina collettiva costituisce una prestazione strumentale e accessoria, qualitativamente diversa dalla prestazione lavorativa, consistente nell’obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, fuori del proprio orario di lavoro, in vista di un’eventuale prestazione. Tale prestazione non può che essere oggetto di uno specifico obbligo, disciplinato dalla fonte contrattuale e retribuito con la indennità corrispondente. Ne consegue che l’indennità non spetta quando l’obbligo di reperibilità non sia stato istituito secondo le modalità previste dal contratto collettivo e non risulti provato in fatto. In sede di legittimità, l’accertamento sull’esistenza dell’obbligo è riservato al giudice di merito.
Il Fatto
Il lavoratore ha convenuto in giudizio la società datrice di lavoro chiedendo il pagamento dell’indennità di reperibilità. Il Tribunale ha accolto la domanda; la Corte d’appello di Napoli ha invece accolto in parte l’appello della società e, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la pretesa.
Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo la violazione dei criteri di interpretazione del contratto, l’errata lettura dell’art. 24 del c.c.n.l. Gas Acqua del 17.11.1995, il vizio di motivazione e l’omesso esame di un fatto decisivo. La società ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il secondo motivo, per priorità logica. La sentenza impugnata si fonda su due rationes decidendi autonome: l’assenza del requisito contrattuale dell’istituzione del servizio mediante accordo con la Rsu e la mancata prova di un obbligo di reperibilità in capo al lavoratore.
Il ricorrente sostiene che l’art. 24 del c.c.n.l. riconosca l’indennità in base alla mera prestazione effettiva, a prescindere da un obbligo formale. La tesi non è accolta. La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui la reperibilità è prestazione strumentale e accessoria, distinta dal lavoro, consistente nell’obbligo di restare rintracciabile fuori dall’orario in vista di un’eventuale prestazione (Cass. n. 14288 del 2011; n. 19936 del 2015).
La disposizione collettiva disciplina il servizio, ne fissa i requisiti del personale, il numero massimo di giorni di impegno e ne sottolinea il ruolo rispetto alla sicurezza dell’utenza e degli impianti. Sul piano letterale e logico, dunque, la reperibilità non può che costituire oggetto di uno specifico obbligo contrattuale, retribuito con la relativa indennità. L’interpretazione del giudice di merito è la sola plausibile, e le censure si limitano a contrapporre una lettura diversa senza evidenziare errori di diritto (Cass. n. 6335 del 2014; n. 13860 del 2019; n. 18214 del 2024).
Inoltre, la Corte territoriale ha accertato in fatto l’inesistenza dell’obbligo di reperibilità, con accertamento non sindacabile in sede di legittimità. Il rigetto del secondo motivo rende inammissibili il primo e il quarto, poiché la definitività di una ragione autonoma e sufficiente a sostenere la decisione fa venir meno l’interesse alla censura delle altre (Cass. n. 3633 del 2017; n. 18441 del 2017; n. 3386 del 2011).
Il terzo motivo è infondato. La motivazione, benché succinta, dà conto del dato dirimente della mancata prova dell’obbligo. La mancata trascrizione delle deposizioni non rende la motivazione apparente, alla luce del minimo costituzionale (Cass., sez. U., n. 8053 e n. 8054 del 2014). Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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