Coefficiente di neutralizzazione legittimo nei trattamenti pensionistici dei ragionieri (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 29643 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, la liquidazione dei trattamenti pensionistici maturati a partire dal 1° gennaio 2007 è legittimamente operata secondo l’art. 3, comma 12, legge n. 335 del 1995 nella formulazione introdotta dall’art. 1, comma 763, legge n. 296 del 2006. Tale norma impone di aver presente, e non di applicare in modo assoluto, il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate, tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità tra generazioni. Il coefficiente di neutralizzazione introdotto dalle delibere della Cassa Ragionieri del 2003 e disciplinato dal Regolamento in vigore dal 1° gennaio 2004 non soggiace al principio del pro rata ed è legittimo. Il Regolamento adottato dalla Cassa, pur approvato con decreto ministeriale, costituisce fonte negoziale e non normativa, con conseguente sindacabilità in cassazione nei soli limiti dell’art. 1362 cod. civ.

Il Fatto

Il ricorrente, iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, chiedeva la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico di anzianità con decorrenza dal 2012. A fondamento della domanda poneva due ragioni: il computo della quota retributiva (c.d. quota A) sulle ventiquattro migliori annualità doveva essere compiuto a ritroso dalla data del pensionamento e non dal 2003, epoca del passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo; inoltre non poteva trovare applicazione il coefficiente di neutralizzazione previsto dalla normativa regolamentare dell’ente.

Il Tribunale respingeva la domanda e la Corte d’appello di Ancona confermava la pronuncia, rilevando che il trattamento pensionistico era maturato successivamente al primo gennaio 2007, quando era già vigente il nuovo regime. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, illustrati da memoria; la Cassa ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha preliminarmente escluso l’inammissibilità del ricorso per difetto di specificità, ritenendo le censure sufficientemente enucleate. Ha poi esaminato congiuntamente il primo, il terzo e il quarto motivo, attenendo alla medesima questione giuridica, dichiarandoli infondati.

Richiamando un proprio precedente in analoga fattispecie, la Corte ha ribadito che il Regolamento della Cassa ha modificato il sistema di gestione passando gradualmente dal calcolo reddituale a quello contributivo, con individuazione di diversi periodi di riferimento in tabella a seconda della decorrenza della pensione. Tale disciplina è coerente con l’obbligo di assicurare l’equilibrio di bilancio posto dall’art. 3, comma 12, legge n. 335 del 1995. Le Sezioni Unite n. 17742 del 2015, optando per la soluzione già offerta da Cass. n. 24221 del 2014, hanno affermato che, in materia di prestazioni pensionistiche degli enti privatizzati, la liquidazione dal 2007 avviene legittimamente sulla base della norma riformulata, che impone di considerare il pro rata senza applicarlo in modo assoluto, con salvezza degli atti approvati dai Ministeri vigilanti prima dell’entrata in vigore della legge del 2006.

La Corte ha inoltre chiarito che, in forza dell’art. 1, comma 488, legge n. 147 del 2013, di contenuto chiarificatore, tali atti si intendono legittimi ed efficaci purché finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine, principio ribadito dalle Sezioni Unite n. 18136 del 2015. Su tali basi ha escluso i presupposti per sollevare l’eccezione di legittimità costituzionale.

Quanto alla dedotta violazione della norma regolamentare in tema di computo delle migliori annualità, il motivo è stato dichiarato inammissibile. I Regolamenti della Cassa non costituiscono previsioni normative in senso proprio, ma fonti negoziali, pur se approvati con decreto ministeriale. Il sindacato della Corte è pertanto limitato alla dedotta violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 cod. civ., non prospettata dal ricorrente, che ha assunto il Regolamento come norma direttamente violata.

Il secondo motivo è stato giudicato infondato, in continuità con i principi espressi in tema di trattamento pensionistico dei ragionieri e periti commerciali, che hanno più volte ritenuto legittima la previsione del coefficiente di neutralizzazione, non soggetto al principio del pro rata. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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