Indennità chilometrica negata all’impiegato ARIF non operaio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5471 del 01.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego regionale, l’indennità di percorrenza chilometrica prevista dall’art. 54 del CCNL 7.12.2010 e dall’art. 23 del CIRL di categoria spetta esclusivamente al personale operaio dell’Agenzia, non anche a quello impiegatizio. Ai sensi dell’art. 12, comma 3, della l.r. Puglia n. 3/2010, il rinvio alla contrattazione privatistica degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria riguarda il solo personale operaio, con la conseguenza che il diritto di opzione di cui al comma 5 resta circoscritto agli operai di ruolo transitati alle dipendenze dell’Agenzia. La qualifica impiegatizia del lavoratore osta all’applicazione della disciplina collettiva invocata, senza che rilevi la natura della sede, non allegata. È inammissibile, in sede di legittimità, la censura che solleciti un riesame degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.

Il Fatto

Il lavoratore, inquadrato come impiegato dell’area informatica alle dipendenze della Regione Puglia, ha agito nei confronti dell’Agenzia regionale per ottenere la differenza tra l’indennità di percorrenza chilometrica percepita e quella che assumeva spettante, ragguagliata ai chilometri effettivamente percorsi dal centro di raccolta ai luoghi di svolgimento dell’attività. A fondamento della pretesa ha richiamato l’art. 23 del CIRL di categoria, come interpretato dagli accordi sindacali intervenuti nel 2011.

Il Tribunale ha accolto la domanda. L’Agenzia ha proposto appello, sostenendo che il lavoratore non fosse proprio dipendente dell’Ente, ma della Regione, essendo stato solo distaccato e non transitato. La Corte d’Appello di Bari ha riformato la pronuncia di primo grado e rigettato il ricorso. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via prioritaria il contratto di lavoro stipulato con la Regione, acquisito agli atti, e rileva che il lavoratore risulta inquadrato come impiegato dell’area informatica, con mansioni di addetto alla registrazione dei dati. Questo solo dato, secondo i giudici di legittimità, esclude l’applicabilità della disciplina collettiva invocata, a prescindere dall’accertamento in fatto compiuto dalla Corte territoriale sulla configurabilità del distacco.

Il percorso argomentativo muove dall’art. 12, comma 3, della l.r. n. 3/2010, che riserva la contrattazione degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria al solo personale operaio dell’Agenzia. Il chiaro riferimento alla sola categoria operaia impedisce di estendere quella disciplina al personale impiegatizio. Anche il diritto di opzione del comma 5 riguarda esclusivamente gli operai di ruolo transitati alle dipendenze dell’Agenzia ai sensi del comma 2, lettera a).

La Corte precisa che la legislazione regionale distingue nettamente il personale transitato ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 dal personale distaccato ai sensi dell’art. 12, comma 2, lettera c). Il lavoratore è stato ricondotto alla seconda fattispecie, con applicazione dello stato giuridico e della disciplina contrattuale dei dipendenti di regioni e autonomie locali. Ne consegue che, pur in ipotesi di piena appartenenza alla dotazione organica dell’Agenzia, egli non avrebbe titolo all’indennità, non prevista per gli impiegati dall’art. 23, comma 6, del CIRL, salvo che per le sedi disagiate, circostanza mai allegata.

La Corte dichiara poi irrilevante il richiamo alla direttiva UE n. 23 del 12.3.2001, poiché il lavoratore non invoca la conservazione del trattamento goduto ex art. 2112 cod. civ., ma un trattamento proprio della contrattazione degli operai. Quanto all’art. 23 della l.r. n. 36/2017, la sua natura innovativa o interpretativa resta superata dalla stessa qualifica impiegatizia. Infine, la Corte ribadisce l’inammissibilità di trattamenti economici diversi da quelli previsti dalla contrattazione collettiva e l’inconferenza del parametro dell’art. 36 Cost., non potendo la frizione costituzionale derivare dalla mancata attribuzione di un emolumento aggiuntivo riservato ai lavoratori con diversa disciplina collettiva. Il ricorso è dichiarato inammissibile, nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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