Indennità di vacanza contrattuale computabile nella soglia assunzionale incrementale (Corte dei Conti Sez. contr. Liguria n. 184 del 19.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Gli articoli 4 e 5 del D.M. del 17 marzo 2020 costituiscono un disposto normativo unitario e inscindibile, che rinvia a un’unica nozione di spesa di personale, definita dall’art. 2 del medesimo decreto come spesa complessiva e, dunque, comprensiva degli oneri scaturenti dai rinnovi contrattuali. Ne consegue che, per gli enti che rispettano il valore soglia di cui all’art. 4, nella determinazione della percentuale incrementale di cui all’art. 5 non possono essere esclusi gli aumenti di spesa derivanti da sopravvenute disposizioni normative relative all’indennità di vacanza contrattuale erogata al personale dipendente. È esclusa l’estensione analogica del meccanismo di calcolo di cui all’art. 1, comma 557 e ss., legge n. 296/2006, per la diversità di finalità e di tecnica normativa rispetto all’art. 33, comma 2, d.l. n. 34/2019. Resta salva, per gli enti che non realizzano le condizioni dell’art. 5, la facoltà assunzionale da turn-over di cui all’art. 3, comma 5, d.l. n. 90/2014.
Il Fatto
Il Comune richiedente ha formulato, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, una richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo in materia di contabilità pubblica. L’ente ha rappresentato che l’art. 3 del d.l. n. 145/2023, convertito con legge n. 191/2023, ha disposto per il 2024, in via eccezionale, un incremento dell’indennità di vacanza contrattuale pari a 6,7 volte il relativo valore annuo erogato al personale a tempo indeterminato.
Tale maggiorazione ha accresciuto il rapporto tra spese di personale ed entrate correnti, con riflessi sui parametri del D.M. del 17 marzo 2020 per la definizione delle capacità assunzionali. Il quesito chiedeva se, fermo il rispetto del valore soglia dell’art. 4, la percentuale incrementale dell’art. 5 potesse non tenere conto degli aumenti di costo derivanti da sopravvenute disposizioni normative sull’indennità di vacanza contrattuale, sì da non bloccare le assunzioni.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha dapprima verificato l’ammissibilità del quesito, sotto il profilo soggettivo e oggettivo. La richiesta, sottoscritta dall’organo legittimato e trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie locali, rispetta le formalità dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003. Nel merito, la questione attiene a una norma di coordinamento della finanza pubblica e rientra nella nozione dinamica di contabilità pubblica, poiché involge l’interpretazione di disposizioni che pongono limiti strumentali al contenimento della spesa.
Nel ricostruire il quadro, la Sezione ha ricordato che l’art. 33, comma 2, d.l. n. 34/2019 ha sostituito il previgente sistema ancorato a dati storici con un criterio fondato sul rapporto tra spesa complessiva di personale e media delle entrate correnti dell’ultimo triennio. Il decreto attuativo articola i comuni in tre categorie e fissa, per la fascia demografica di riferimento, la soglia del 28,80 per cento, prevedendo all’art. 5 un’ulteriore limitazione per i comuni virtuosi.
La Sezione aveva in un primo momento ipotizzato di escludere l’indennità di vacanza contrattuale dal calcolo dell’art. 5, valorizzando la diversa logica delle due disposizioni e prospettando un’estensione analogica del meccanismo dell’art. 1, comma 557 e ss., legge n. 296/2006. Ritenuta la novità e il potenziale impatto della questione, ha deferito la questione di massima alla Sezione delle autonomie con la delibera n. 161/2024/QMIG.
La Sezione delle autonomie, con la delibera n. 19/2024/QMIG, ha chiarito che gli articoli 4 e 5 del D.M. formano un disposto unitario, che non tollera letture separate e rinvia alla medesima nozione di spesa complessiva, comprensiva degli oneri da rinnovi contrattuali. Ha inoltre escluso l’estensione analogica del meccanismo della legge n. 296/2006, per la diversità di finalità e di tecnica normativa, ed ha negato che l’art. 33 esprima un favor generale per l’espansione delle assunzioni.
La Sezione regionale ha quindi ritenuto il quesito non meritevole di accoglimento e si è conformata al principio di diritto enunciato dalla Sezione delle autonomie, ai sensi dell’art. 6, comma 4, d.l. n. 174/2012. Ha precisato che resta comunque salva, per gli enti che non realizzano le condizioni dell’art. 5, la facoltà assunzionale da turn-over di cui all’art. 3, comma 5, d.l. n. 90/2014, nel limite del 100 per cento del personale cessato nell’anno precedente.
Nota della Redazione
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