Visite fiscali ai medici convenzionati indennizzabili se a carico del datore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15031 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di trattamento economico dei medici convenzionati a tempo indeterminato, il rimborso forfettario previsto per le visite fiscali dall’art. 14, lett. e), secondo comma, del d.P.R. n. 484/1996, dall’art. 14 del d.P.R. n. 270/2000 e dall’art. 39 dell’Accordo integrativo regionale spetta solo se la visita è eseguita su richiesta di un datore di lavoro tenuto al pagamento del corrispettivo e se l’Azienda sanitaria ne ha effettivamente ricevuto l’importo. La sentenza della Corte costituzionale n. 207/2010, che ha escluso la qualificazione delle visite fiscali sui dipendenti pubblici come compito istituzionale del Servizio sanitario, non elimina tale duplice condizione, ma anzi la conferma. Il diritto non sorge per il solo fatto che l’Azienda lo abbia riconosciuto in passato, essendo nulla la previsione decentrata difforme dalla disciplina nazionale.

Il Fatto

Un medico addetto alla medicina fiscale presso un’azienda sanitaria locale, con incarico convenzionato a tempo indeterminato di ventiquattro ore settimanali e retribuzione forfettaria, ha agito in giudizio per ottenere il rimborso forfettario per ogni visita fiscale effettuata con il proprio automezzo, oltre al rimborso del carburante, per il periodo gennaio 2009 – gennaio 2012.

Il Tribunale ha accolto la domanda, liquidando una somma determinata in ragione di dieci euro per visita. La Corte d’appello, in riforma integrale, ha rigettato la pretesa richiamando la disciplina dei d.P.R. n. 484/1996 e n. 270/2000 e l’orientamento della Cassazione sul difetto di un compenso aggiuntivo, ravvisando una indebita duplicazione di corrispettivi. Il medico ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta congiuntamente i primi due motivi, entrambi incentrati sulla violazione della disciplina convenzionale di cui all’art. 14, lett. e), del d.P.R. n. 484/1996 e alle successive fonti analoghe. Il ricorrente sosteneva che, dopo la sentenza n. 207/2010 della Corte costituzionale, le visite fiscali sui pubblici dipendenti sono divenute onerose per il datore di lavoro richiedente, con la conseguenza che l’indennità avrebbe dovuto essergli riconosciuta.

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. Le disposizioni richiamate prevedono, per le sole “visite fiscali a carico del datore di lavoro richiedente“, corrispettivi “da porsi a carico del datore di lavoro e ricevuti dalla Azienda“, sempreché il mezzo sia stato fornito dal medico. Il presupposto dell’erogazione, quindi, è duplice: la richiesta del datore di lavoro tenuto al pagamento e l’effettiva ricezione dell’importo da parte dell’Azienda.

Su questa base la Corte richiama il proprio consolidato orientamento, espresso dalle sentenze n. 17019 del 2006 e n. 20808 del 2016, che ha escluso il compenso per gli accertamenti richiesti dalle pubbliche amministrazioni, proprio in ragione della duplice condizione richiesta dalla norma. La disciplina regionale integrativa, lungi dal contraddire, riproduce identico meccanismo.

Quanto alla sentenza n. 207/2010, il Giudice delle leggi ha dichiarato illegittimi l’art. 17, comma 23, lett. e), d.l. n. 78/2009 e i commi 5-bis e 5-ter aggiunti all’art. 71 del d.l. n. 112/2008: i costi delle visite fiscali sui pubblici dipendenti non possono gravare sui bilanci delle aziende sanitarie e la relativa competenza legislativa non è statale, ma regionale. Da ciò la Corte deduce che, anche a voler ritenere incisivo l’intervento, resta ferma la necessità dell’ulteriore condizione della ricezione del corrispettivo da parte dell’Azienda. Tale accertamento di fatto, però, non emerge dalla sentenza impugnata né dagli scritti difensivi.

Il terzo motivo è dichiarato infondato alla stregua dell’orientamento secondo cui la contrattazione decentrata non può derogare in senso difforme alla disciplina nazionale. È quindi nulla qualsiasi previsione aziendale di trattamento diverso, neppure migliorativo, e il diritto, se escluso dall’accordo nazionale, non può sorgere per la sola circostanza che l’Azienda lo abbia erroneamente riconosciuto in passato. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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