Improcedibile il ricorso se non si deposita il CCNL integrale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15032 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi, imposto a pena di improcedibilità dall’art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., è soddisfatto solo con la produzione del testo integrale del contratto collettivo, non essendo sufficienti meri estratti. La violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi è parificata alla violazione di norme di diritto, sicché le clausole vanno interpretate con i criteri codicistici di ermeneutica negoziale e, in particolare, con il canone dell’art. 1363 cod. civ., che impone un esame complessivo delle clausole tra loro integrate. Ne consegue che la censura sull’interpretazione di una declaratoria contrattuale è ammissibile solo se il ricorrente trascriva il contenuto integrale della clausola e delle declaratorie generali poste a confronto e depositi copia integrale del CCNL.
Il Fatto
Il lavoratore aveva chiesto il riconoscimento dell’inquadramento nel superiore V livello del CCNL Telecomunicazioni, quale specialista di attività tecniche integrate, con decorrenza dall’inizio del 2005. Sia il giudice di primo grado sia la Corte d’Appello di Milano avevano respinto la domanda, ritenendo che il quadro probatorio non dimostrasse il possesso dell’autonomia decisionale e dei compiti specialistici di elevata tecnicità propri del livello preteso.
Avverso la sentenza di appello il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del CCNL 2005, per avere la Corte territoriale trascurato che la differenza tra IV e V livello risiede non solo nell’autonomia, ma nelle competenze, riferite il primo alla sola telefonia e il secondo ai servizi integrati di telefonia e traffico dati. La società ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una premessa processuale: la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi è stata parificata alla violazione delle norme di diritto. Da ciò discende che le clausole del contratto collettivo devono essere interpretate secondo le norme codicistiche di ermeneutica negoziale, segnatamente gli artt. 1362 e seguenti cod. civ., che operano come criterio interpretativo diretto e non più come canone esterno di verifica della motivazione.
Su questa base la Corte richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui l’interpretazione di una clausola contrattuale non può compiersi con un esame parziale della stessa, trascurando le altre clausole con cui si integra. Nella contrattazione collettiva la comune intenzione delle parti non è ricostruibile con il mero riferimento al senso letterale delle parole, per la natura multilivello della contrattazione, la complessità della materia e il particolare linguaggio delle relazioni industriali. Assume perciò rilievo preminente il canone dell’art. 1363 cod. civ.
L’esigenza di una interpretazione complessiva delle clausole richiede però l’esatto adempimento degli oneri di cui all’art. 369 cod. proc. civ. Secondo l’indirizzo consolidato, nel giudizio di cassazione l’onere di depositare i contratti collettivi — imposto a pena di improcedibilità — è soddisfatto solo con la produzione del testo integrale, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte e necessario per l’applicazione del canone ermeneutico dell’art. 1363 cod. civ.
Nel caso di specie la censura è prospettata con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi: il ricorrente avrebbe dovuto quantomeno trascrivere il contenuto dell’intero art. 23 del CCNL, o almeno le declaratorie generali dei due livelli posti a confronto, e depositare copie integrali dei contratti invocati. La lacuna è ancora più evidente alla luce della motivazione impugnata, che ha sottolineato come sia la declaratoria contrattuale a guidare l’interpretazione del singolo profilo professionale. La Corte richiama, sul punto, i propri precedenti relativi alle medesime mansioni e al medesimo art. 23 del CCNL.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.