Patto di prova nullo se le mansioni sono già state sperimentate (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6230 del 09.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La causa del patto di prova consiste nella sperimentazione reciproca della convenienza del rapporto di lavoro, prima che lo stesso divenga definitivo. Detta causa risulta insussistente ove la verifica sia già intervenuta, con esito positivo, per le medesime mansioni, in virtù di prestazione resa dal lavoratore, per un congruo lasso di tempo, a favore dello stesso datore di lavoro. Il principio opera ogniqualvolta il prestatore venga chiamato a svolgere la medesima attività, senza che rilevino la natura e la qualificazione dei contratti stipulati in successione, né la diversa denominazione delle mansioni. L’accertamento sull’eguaglianza effettiva delle mansioni è riservato al sovrano apprezzamento del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità.

Il Fatto

La lavoratrice conveniva in giudizio la società datrice di lavoro chiedendo l’accertamento della nullità del patto di prova e l’illegittimità del licenziamento intimato nell’ottobre 2020.

Il giudice di primo grado accoglieva le domande; la Corte d’appello di Bologna confermava la decisione, rilevando il difetto della forma scritta contestuale o anteriore all’instaurazione del rapporto e riconoscendo la natura subordinata della collaborazione svolta nei mesi precedenti la stipulazione del patto. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; la lavoratrice ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo e il quarto motivo attengono al periodo precedente la stipulazione del contratto di lavoro subordinato e sono stati giudicati infondati. La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui la causa del patto di prova è quella di tutelare l’interesse di entrambe le parti a sperimentarne la convenienza, sicché detta causa risulta insussistente ove la verifica sia già intervenuta, con esito positivo, per le medesime mansioni, in virtù di prestazione resa per un congruo lasso di tempo a favore dello stesso datore di lavoro (tra le più recenti, Cass. n. 17921 del 2016; Cass. nn. 4466, 6001 e 15059 del 2015).

Il principio si applica ogniqualvolta il prestatore sia chiamato a svolgere la medesima attività, senza che rilevino la natura e la qualificazione dei contratti stipulati in successione (Cass. n. 15960 del 2005; Cass. n. 17921 del 2016) né la diversa denominazione delle mansioni (Cass. n. 17371 del 2015). La Corte aggiunge che, se tra le stesse parti si è svolto un precedente rapporto con le stesse mansioni e il patto viene stipulato in un momento di poco successivo all’estinzione del precedente rapporto, il patto è illegittimo (Cass. n. 8579 del 2004; Cass. n. 138 del 2008; Cass. n. 22286 del 2015).

La sentenza impugnata è stata ritenuta conforme a tali principi, avendo evidenziato che l’attività concretamente svolta nel periodo precedente era del tutto sovrapponibile a quella oggetto del contratto a tempo indeterminato stipulato nell’agosto 2020, non essendo determinanti la natura del rapporto pregresso e la riconducibilità alla qualifica successivamente assegnata.

Il secondo e il terzo motivo, concernenti l’accertamento della natura subordinata del rapporto precedente, sono stati dichiarati inammissibili. La Corte osserva che essi mirano alla rivalutazione dei fatti e del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, spettando al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e scegliere, tra le risultanze del processo, quelle ritenute più idonee (Cass. Sez. U. n. 7931 del 2013; Cass. n. 27686 del 2018).

Quanto al travisamento del contenuto oggettivo della prova, richiamando Cass. Sez. U. n. 5792 del 2024, la Corte precisa che esso ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e trova rimedio nella revocazione, mentre la censura sulla lettura del fatto probatorio prospettata da una parte non integra tale vizio. Il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità; respinta la domanda ex art. 96 cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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