Decadenza NASpI e attività autonoma pregressa: comunicazione obbligatoria dalla domanda (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7689 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dalla fruizione della NASpI prevista dall’art. 11, lett. c), d.lgs. n. 22/2015 per l’inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma o d’impresa individuale senza la comunicazione di cui all’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 22/2015 si applica anche quando l’attività sia stata intrapresa prima della presentazione della domanda amministrativa: rileva la sola contemporaneità tra godimento del trattamento e svolgimento dell’attività, con decorrenza del termine per la comunicazione dalla data della domanda. La natura gratuita dell’incarico societario non è di per sé rilevante, poiché la decadenza è correlata all’inizio dell’attività e all’obbligo di comunicare il reddito annuo prevedibile, anche se pari a zero. La fattispecie di decadenza non è invece applicabile al socio e consigliere di amministrazione di s.r.l. che non svolga attività lavorativa autonoma o imprenditoriale in concreto, dovendosi escludere l’estensione analogica di norma eccezionale.
Il Fatto
La Corte d’appello di Salerno aveva accolto il gravame della lavoratrice, dipendente sino al 2015, condannando l’INPS al pagamento della NASpI. La lavoratrice, che aveva iniziato l’attività di amministratore unico di s.r.l. nel settembre 2014, non aveva comunicato all’Istituto il reddito presuntivamente ritraibile da tale incarico prima di percepire la prestazione.
La Corte territoriale aveva escluso la decadenza ritenendo che l’art. 11 d.lgs. n. 22/2015 riguardasse soltanto le modifiche della condizione lavorativa verificatesi nel corso dell’erogazione, e aveva valorizzato la mancata contestazione della gratuità dell’incarico. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 10 e 11 del d.lgs. n. 22/2015.
La Motivazione della Corte
La Corte ha disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso, ritenendo la doglianza attinente al decisum e corredata dai requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., richiamando i precedenti di legittimità in materia.
Nel merito, il Collegio ha enunciato il principio per cui la decadenza di cui all’art. 11, lett. c), d.lgs. n. 22/2015 opera anche quando l’attività autonoma sia iniziata prima della domanda di NASpI, dando continuità all’indirizzo consolidato espresso da Cass. n. 846 del 2024 e Cass. n. 1053 del 2024, seguito da Cass. n. 4742, 4740, 3596 e 2398 del 2025. Il termine di trenta giorni per la comunicazione decorre dalla presentazione della domanda amministrativa, cioè dall’inizio della concomitanza tra indennità e attività, senza distinzione tra attività pregressa e successiva.
Quanto alla gratuità dell’incarico, la Corte ha chiarito che l’art. 11 cit. correla la decadenza all’inizio di un’attività autonoma senza comunicazione del reddito annuo prevedibile, sicché la natura gratuita od onerosa non è di per sé decisiva. Ha però richiamato il principio per cui la decadenza non si applica al socio e consigliere di amministrazione di s.r.l. che non svolga in concreto attività lavorativa autonoma o imprenditoriale, come affermato da Cass. n. 22921 del 2024 e Cass. n. 11643 del 2025.
La Corte ha infine cassato la sentenza con rinvio, demandando al giudice del rinvio gli accertamenti di fatto sulla natura dell’attività in concreto svolta dalla lavoratrice all’interno della società, oltre le funzioni inerenti al rapporto organico.
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Nota della Redazione
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