Retribuzione feriale comprensiva di indennità perequativa, compensativa e di turno (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15322 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La retribuzione dovuta al lavoratore durante il godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE come interpretato dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento con l’esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. Ne deriva che l’indennità perequativa, l’indennità compensativa e l’indennità di turno, in quanto immanenti allo svolgimento del rapporto e non meramente occasionali rispetto alla prestazione, rientrano nel computo della retribuzione feriale. Il giudice di merito è tenuto, in via interpretativa, a verificare ex ante la potenzialità dissuasiva dell’esclusione di tali voci dal godimento effettivo delle ferie.

Il Fatto

Un lavoratore dipendente di una società di trasporto pubblico conveniva in giudizio il datore di lavoro per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva dell’indennità perequativa, dell’indennità compensativa e dell’indennità di turno. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d’appello, in riforma, accoglieva il gravame e condannava la società al pagamento delle differenze retributive, con rivalutazione e interessi.

Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo violazione delle norme sull’interpretazione contrattuale, contrasto con l’art. 36 Cost. e con il diritto eurocomunitario, vizio di motivazione sul computo dei giorni di ferie e omessa pronuncia sull’eccezione di riduzione della somma per l’inclusione del premio di risultato.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono dichiarati in parte inammissibili per la mescolanza di profili eterogenei — violazione di norma di diritto e vizio di motivazione — e in complesso infondati. La Sezione richiama la propria giurisprudenza (sent. n. 18160/2023, n. 19663/2023, n. 19711/2023, n. 19716/2023) e le recenti ord. n. 25840 e n. 25850 del 27.09.2024, che hanno rigettato ricorsi del medesimo ente su questioni analoghe.

La Corte ricostruisce la nozione europea di retribuzione feriale, muovendo dalla sentenza Robinson Steele del 2006 e dalle pronunce Schultz-Hoff, Williams e To.He.: durante le ferie deve essere mantenuta la retribuzione ordinaria, poiché una diminuzione sarebbe idonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto al riposo. Il diritto dell’Unione impone al giudice nazionale un’interpretazione conforme del diritto interno, salvo incompatibilità assoluta, non ravvisabile nel caso.

Quanto alle singole voci, l’argomentazione della ricorrente secondo cui nelle indennità perequativa e compensativa sarebbero confluite precedenti indennità con valore di rimborso spese è giudicata meramente assertiva. La Corte distrettuale ha correttamente accertato che tali indennità, per come conformate dalla contrattazione collettiva, non trovavano mera occasione nella prestazione, ma erano immanenti nello svolgimento del rapporto. Parimenti plausibile è la motivazione sull’indennità di turno, correlata alle peculiarità delle mansioni e alla penosità del lavoro su turni avvicendati.

Il terzo motivo è privo di fondamento, avendo la Corte territoriale formato il proprio convincimento su uno specifico documento, il conteggio prodotto dal lavoratore sin dal primo grado e non contestato. Il quarto motivo è invece fondato: la Corte d’appello non si è pronunciata sull’eccezione di riduzione della somma, formulata dall’appellata in via gradata, relativa all’inclusione del premio di risultato di cui all’accordo sindacale del 12.07.2019, non oggetto di impugnazione. Si configura così la violazione dell’art. 112 c.p.c. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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