Indennizzo escluso per inerzia del Comune su vincolo scaduto (TAR Sicilia n. 1154 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’indennizzo previsto dall’art. 39 d.P.R. n. 327/2001 presuppone la reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio o di un vincolo sostanzialmente espropriativo, cioè un provvedimento amministrativo che rinnovi l’efficacia del vincolo decaduto. Esso non spetta a fronte della mera inerzia dell’Amministrazione sull’obbligo di rideterminare la destinazione urbanistica delle aree per le quali sia scaduta l’efficacia dei vincoli. In tale ipotesi la parte che si ritenga pregiudicata può agire soltanto a norma dell’art. 2043 c.c., con pieno onere di allegazione e prova dell’elemento soggettivo. La domanda fondata sull’art. 39 e non accoglibile non può essere riqualificata d’ufficio come azione risarcitoria quando manchi la prova della colpa.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di terreni siti nel Comune di Catania, censiti al foglio 33, ha chiesto al Comune l’adozione di una nuova destinazione urbanistica dei terreni e la determinazione di un’indennità, lamentando la persistenza di destinazioni urbanistiche che avevano dato luogo a vincolo preordinato all’esproprio.

Con sentenza non definitiva n. 3757/2025 il ricorso è stato dichiarato improcedibile per carenza di interesse, essendo intervenuta la nota del 23 ottobre 2025 con cui l’Amministrazione ha provveduto sull’istanza; è stata però disposta la conversione del rito per la residua domanda di indennizzo, con trattazione all’udienza del 16 aprile 2026. La ricorrente ha poi proposto memoria, valevole come ricorso per motivi aggiunti, con cui ha qualificato la pretesa come risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto una contraddizione nell’impostazione della ricorrente. Ella invoca l’art. 39 d.P.R. n. 327/2001, ma al tempo stesso ha contestato di aver dovuto chiedere al Comune l’adozione di una destinazione urbanistica ex novo, dopo che il vincolo, efficace con il Piano Regolatore vigente, era venuto meno per decorso del tempo, con certezza dal quinquennio successivo all’entrata in vigore del d.P.R. n. 327/2001, in applicazione del secondo e terzo comma dell’art. 9.

Da qui il principio. L’indennizzo dell’art. 39 opera soltanto nel caso di reiterazione del vincolo, cioè a fronte di uno specifico provvedimento che ne abbia rinnovato l’efficacia, e non davanti a una mera inerzia. La scadenza dei vincoli finalizzati all’esproprio non esime il Comune dall’obbligo di dettare una nuova disciplina urbanistica, mediante variante specifica o generale, come affermato dalla giurisprudenza richiamata, tra cui Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 7 del 1984, Consiglio di Stato sez. IV n. 3999 del 2002 e Cassazione sez. I n. 1158 del 1998.

Ne segue che, in simili casi, la parte pregiudicata dalla persistenza della destinazione assegnata può agire soltanto a norma dell’art. 2043 c.c. per il risarcimento del danno ingiusto. L’indennizzo ex art. 39 è misura riparatoria da atto lecito della P.A., come conferma il quarto comma dell’art. 9, laddove ammette la motivata reiterazione del vincolo dopo la decadenza. La domanda proposta non è dunque accoglibile in base alla norma invocata.

Il Collegio esclude anche la riqualificazione d’ufficio ai sensi dell’art. 32, secondo comma, c.p.a. come azione ex art. 2043 c.c.: la ricorrente non ha fornito elementi per valutare la colpa dell’Amministrazione, necessaria nell’ipotesi di responsabilità aquiliana e non nell’indennizzo da atto lecito. Il mancato assolvimento dell’onere della prova sull’elemento soggettivo osta all’accoglimento.

Il Collegio aggiunge che l’attivazione tardiva, a fronte di un vincolo che la ricorrente assume decaduto da circa cinquantuno anni, integra violazione dell’art. 1227, secondo comma, c.c. e dell’art. 30, terzo comma, secondo paragrafo, c.p.a., che escludono il risarcimento dei danni evitabili con l’ordinaria diligenza. La domanda è quindi rigettata anche per ragioni sostanziali. Quanto alle spese, l’approvazione della D.G.C. n. 200 del 16 ottobre 2024 non incide sul segno della pronuncia né determina soccombenza virtuale del Comune: la ricorrente è condannata alla refusione delle spese, liquidate in € 1.000, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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